A cura dell'avvocato Nicola Ferrante e Associati
È tempo di interrogarci sui possibili dubbi circa la validità o meno di un contratto internazionale. Per ovvi motivi, l’argomento è di assoluta importanza.
Il contratto internazionale che ho concluso è valido oppure no? Se devo concludere un contratto con una controparte non italiana, ed essendo verosimile che questo contratto non sarà regolato dalla legge italiana, quand’è che il contratto potrà dirsi invalido?
Vediamo di rispondere compiutamente alle domande sollevate, premettendo che l’invalidità ben può coinvolgere un’unica parte del contratto, invece della sua totalità.
Eccettuati i contratti
la disciplina da seguire la ritroviamo nuovamente nel regolamento 593/08/CE.
La soluzione generale da far prevalere, in estrema sintesi, è cercare di dare peso alla volontà delle parti, al fine di salvaguardare la validità del contratto: il contratto è valido se risulta valido secondo la legge eventualmente scelta dalle parti. Solo l’invalidità per conclusione del contratto senza il libero consenso del contraente potrà essere invocata anche secondo altra legge, vale a dire quella dello State in cui quel contraente ha la residenza abituale.
Spostandosi alle questioni, più specifiche, di presunta invalidità per ragioni di forma, il contratto sarà valido ma anche se non lo è sulla base della legge scelta ma lo è secondo la legge del luogo in cui è stato concluso (o del luogo in cui si trovava una delle parti quando l’ha concluso). Esempio: contratto concluso in Belgio tra due persone, una italiana e una croata, che scelgono la legge olandese; se il contratto non dovesse essere valido dal punto di vista formale ai sensi della legge scelta (olandese), potrà essere “salvato” dalla legge del luogo di perfezionamento (belga). Altro esempio: stesse parti, stessa legge scelta, ma contratto concluso in luoghi diversi (ad esempio, l’italiano l’ha concluso dall’Italia e il croato dalla Croazia); in questo caso, se non il contratto non fosse formalmente valido ai sensi della legge scelta (olandese) potrà essere “salvato” dalle leggi italiana e croata, posto che il contratto è stato concluso in luoghi diversi.
Rimane il fatto che, parlando di “luogo di conclusione del contratto” diviene imprescindibile il “tempo di conclusione del contratto”; e il “tempo di conclusione” sarà definito solo sulla base della legge scelta (che nell’esempio che si è fatto sarà unicamente quella olandese, ergo non si potrà definire il tempo di conclusione del contratto sulla base delle leggi belga, italiana o croata).
Anche per le questioni della validità del contratto il regolamento non propone significative differenze rispetto alle norme della Convenzione di Roma del 1980; vi è solo una novità derivante dal diritto interno. Mentre con riferimento alla Convenzione l’Italia non aveva accettato che le conseguenze della nullità fossero sottoposte alla legge regolante il contratto (con la conseguenza che in tal caso non si applica l’art. 57 l. 218/95), per quanto concerne il regolamento la posizione del nostro paese è cambiata.
In conclusione, per capire se il mio contratto internazionale è valido o meno e per capire quando il contratto internazionale che intendo concludere sarà valido o meno ci si riferirà:
Consultando tali leggi si scoprirà in breve tempo se e quando il contratto (o una parte di esso) potrà considerarsi invalido (o, viceversa, valido).
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto nel diritto internazionale, sull'applicazione della convenzione di roma del 1980 e sul regolamento 593/08/CE, sulla legge applicabile al contratto internazionale, dei criteri specifici in caso di omessa selezione della legge applicabile, dei criteri generici in caso di omessa selezione della legge applicabile,dei limiti alla libera scelta della legge applicabile, delle regole non statali applicabili al contratto internazionale, delle norme di applicazione necessaria, sull'ordine pubblico internazionale, sulla validità sostanziale e formale del contratto internazionale, sulla capacità delle parti.
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