Responsabilità Precontrattuale nel Diritto Europeo e Internazionale

Post on 14 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Attenzione, siamo al cospetto di una fattispecie particolare.

Stando alla dottrina e alla giurisprudenza, la responsabilità precontrattuale nell’ordinamento italiano oscilla tra le due macro-categorie di responsabilità: contrattuale ed extracontrattuale.
E in DIritto Privato Internazionale? Dove la si colloca?

La risposta è controversa. Finché si rimane in ambito UE la soluzione è semplice: si tratta di responsabilità extracontrattuale, perché così dispone il reg. 864/2007/CE; invece, se si considera un piano diverso da quello dell’Unione, i dubbi aumentano, rilevato che la l. 218/95 non offre spunti particolari e che non esistono convenzioni internazionali a vasta partecipazione che offrano alternative da contrapporre a quella del Roma II. Tanto più che, anche se decidessimo di iniziare la ricerca dalla materia contrattuale nella l. 218/95, l’art. 57 ci indirizzerebbe alla Convenzione di Roma del 1980, che equivale a dire al reg. 593/2008/UE (Roma I), che non si occupa della responsabilità precontrattuale perché, appunto, di essa si occupa il Roma II.

Così si può dire che “il cerchio si chiude” e che conviene soffermarsi sulle disposizioni del reg. 864/2007/UE sulla responsabilità (extracontrattuale, anche se non da fatto illecito) precontrattuale.

L’ambito è quello delle trattative, finalizzate al perfezionamento di un accordo internazionale, che naufragano per colpa di una o più parti, causando alle parti rimanenti un danno; il rapporto che si crea per via di quanto accaduto è obbligatorio, ma non ha natura contrattuale. Quale legge governa il suddetto rapporto?

Il reg. Roma II prospetta essenzialmente due ipotesi prioritarie, anche se è bene puntualizzare già da ora che le parti possono sempre accordarsi liberamente sulla legge da applicare alla responsabilità precontrattuale e che quindi i criteri che si accenneranno rimangono, come spesso accade, sussidiari rispetto alla volontà delle parti del rapporto obbligatorio.

1) Si può ricavare la legge che disciplina il contratto o che lo disciplinerebbe se fosse stato concluso. Questa ipotesi suggerisce che, indipendentemente dal perfezionamento dell’accordo, le trattative sono arrivate ad uno stadio così avanzato da permettere comunque di rinvenire gli elementi tali da consentire di individuare la legge applicabile al contratto seguendo i criteri in materia di obbligazioni contrattuali (che possono provenire, in base alla fonte da seguire, da una convenzione internazionale, dal reg. 593/08/CE, dalla l. 218/95, ecc. ecc.). Ecco, se siamo in presenza di questa sorta di “certezza” circa la legge che si applicherebbe o che si sarebbe dovuto applicare al contratto, anche la responsabilità precontrattuale sarà soggetta a questa legge. Insomma, se è possibile risalire alla legge che copre il rapporto contrattuale, la responsabilità extracontrattuale si accoda alla norma individuata (si ha un parallelismo tra materia contrattuale ed extracontrattuale).

2) Non si può ricavare la legge applicabile al contratto: ad esempio, perché M. Rouges, legale rappresentante dell’omonima impresa francese, durante un negoziato a Parigi, ha colpevolmente rotto le trattative con il legale rappresentante dell’impresa italiana Rossi srl in una fase ancora prematura. In tal caso operano due criteri più uno (ormai “celebre”) di chiusura:

  • se le parti risiedono nello stesso paese si applica la legge di quel paese;
  • in mancanza, si applica la legge del luogo in cui si è verificato il danno, che non va confuso col paese ove si manifestano le conseguenze;
  • c’è poi la ben nota disposizione di chiusura sul collegamento manifestamente più stretto tra la fattispecie in essere e la legge di altro paese.

Tornando all’esempio di prima, se Rouges e Rossi non si accordano sulla legge da applicare all’ipotesi di responsabilità precontrattuale e se non emerge alcun collegamento più stretto con la legge di un paese in particolare, la legge applicabile sarà quella francese, perché le parti non risiedono nello stesso paese e perché il danno si è fattualmente verificato a Parigi (anche se poi le conseguenze saranno verosimilmente sofferte in Italia).

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sulla disciplina dell'Unione Europea in merito alle obbligazioni non contrattuali, sul regolamento 864/2007/CEE, sulla responsabilità da fatto illecito, sulla responsabilità per danno da prodotto, sulla responsabilità per concorrenza sleale e limitazione della concorrenza, sulla responsabilità per violazione della proprietà intellettuale, sulla responsabilità per danno ambientale, sulla responsabilità per danni da attività sindacale, sulla responsabilità precontrattuale, sulla responsabilità per incidenti da circolazione stradale, sulle obbligazioni nascenti dalla legge, sulla rappresentanza volontaria, sulla promessa unilaterale, sui titoli di credito.

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