Responsabilità per Violazione di Proprietà Intellettuale nel Diritto Europeo e Internazionale

Post on 14 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Dopo le ipotesi di comportamenti anticoncorrenziali è il momento di vedere cosa succede quando in gioco vi siano violazioni di proprietà intellettuale commesse senza che vi fosse un previo vincolo contrattuale tra parti. La questione è spinosa e viene affrontata in via autonoma a livello internazionale. Per i soliti motivi, conviene ancora una volta prendere come modello il reg. 864/2007/CE: infatti, sia perché è statisticamente più probabile che una simile violazione avvenga tra soggetti “distribuiti” tra 27 dei 28 Stati UE (la Danimarca si sottrae al Roma II) sia perché l’Unione ha adottato vincoli pregnanti in materia di proprietà intellettuale, è meglio concentrarsi sulla disciplina dettata dal Roma II.

Al vaglio vi è la proprietà intellettuale, non il diritto d’autore: bisogna quindi restringere il campo alla prima.

Stiamo inoltre affrontando, ed è sempre il caso di ribadirlo, casi di responsabilità extracontrattuale, per la precisione esempi particolari di fatto illecito.

Per di più, la questione della proprietà intellettuale si riaggancia alle disposizioni della l. 218/95 sui diritti reali, perché, nella legge italiana di DIP, del tema oggetto del presente articolo non si parla né alla voce “obbligazioni contrattuali” né sotto le “obbligazioni extracontrattuali”. Si può scomodare dapprima l’art. 54 l. 218/95, che dice che i diritti sui beni materiali (perché è di questo che si tratta) sono regolati dallo Stato di utilizzazione. L’art. 54 l. 218/95 non “fa la fine” dell’art. 57, il quale, come visto quando sono state analizzate le obbligazioni contrattuali rinviava direttamente a un preciso strumento di diritto internazionale (anche se poi sostituito da un altro strumento di diritto UE, il Roma I).

L’art. 54 l. 218/95, però, deve “lasciare spazio” al reg. 864/2007/CE in tutti i casi in cui quest’ultimo possa validamente applicarsi, vale a dire nei rapporti tra soggetti “appartenenti” a Stati UE (con la solita eccezione della Danimarca). È lo stesso principio per cui si applica il Roma II al posto dell’art. 62 l. 218/95, d’altronde.

Diamo uno sguardo al Roma II, allora.

Cominciamo dalla fine. Anche in questo caso, così come per la responsabilità da concorrenza sleale e/o restrizioni alla libera concorrenza, è fatto divieto di regolare la responsabilità extracontrattuale tramite legge scelta dalle parti del rapporto extracontrattuale: se io, italiano, ho subito una violazione della proprietà intellettuale su una mia opera da parte di Mr. Smith, inglese esercente anche in Italia, io e Mr. Smith non potremo concordare la legge alla quale affidare la regolamentazione della nostra vertenza. Il punto sollevato potrebbe sembrare secondario, ma non lo è: salta il parallelismo tra criterio adottato per le obbligazioni contrattuali sulla proprietà intellettuale (certamente assoggettabili alla legge liberamente scelta dalle parti dell’accordo) e per le obbligazioni da fatto illecito sulla stessa materia (per le quali questa facoltà è inibita).

Rimane il criterio disposto dal reg. 864/2007/CE, che impone semplicemente di applicare la legge dello Stato in cui la protezione viene richiesta. A quanto pare, la differenza tra questo criterio e quello dell’art. 54 l. 218/95 dal punto di vista sostanziale non sussiste, essendo per lo più di tenore semantico. L’importante è avere chiaro che anche per la responsabilità extracontrattuale discendente da violazioni della proprietà intellettuale muta sensibilmente la regola che il Roma II prevede per il fatto illecito, ossia l’identificazione della legge regolatrice del rapporto obbligatorio nella legge dello Stato ove si è verificato il danno.

La responsabilità per violazione di proprietà intellettuale si arricchisce di una sfaccettatura propria del diritto UE, poiché da tempo si è consolidata la tendenza a creare diritti di proprietà intellettuale “comunitari”. Per essi, la protezione è richiedibile e spendibile su tutto il territorio dell’Unione, cioè degli Stati membri. Ebbene, tutte le questioni attinenti la violazione della proprietà intellettuale dell’Unione che non siano già trattate da ogni atto UE di riferimento, sono sottoposte non più alla legge dello Stato in cui la protezione è richiesta (perché la si richiede per tutto il territorio dell’Unione), ma quella del paese in cui è stata commessa la violazione.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sulla disciplina dell'Unione Europea in merito alle obbligazioni non contrattuali, sul regolamento 864/2007/CEE, sulla responsabilità da fatto illecito, sulla responsabilità per danno da prodotto, sulla responsabilità per concorrenza sleale e limitazione della concorrenza, sulla responsabilità per violazione della proprietà intellettuale, sulla responsabilità per danno ambientale, sulla responsabilità per danni da attività sindacale, sulla responsabilità precontrattuale, sulla responsabilità per incidenti da circolazione stradale, sulle obbligazioni nascenti dalla legge, sulla rappresentanza volontaria, sulla promessa unilaterale, sui titoli di credito.

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