A cura dell'avvocato Nicola Ferrante e Associati
Un caso frequente di responsabilità extracontrattuale è costituito dagli incidenti dovuti a circolazione stradale. Nella malaugurata ipotesi che ciò si verifichi, è sempre utile sapere come comportarsi in ambito giuridico. Così, nel presente articolo ci si occupa della legge applicabile alla responsabilità extracontrattuale da incidente stradale avvenuto in altro Stato rispetto a quello di residenza del soggetto che l’ha subito.
Tizio, italiano in vacanza in altro Stato, è vittima di un sinistro stradale. La legge italiana troverà applicazione? Altrimenti, quale legge si applica?
La situazione, di per sé, presenta profili di complessità, poiché ogni Stato regola la materia tramite discipline differenti. Come sempre, cerchiamo di individuare la fonte che ci permette di rintracciare il criterio di collegamento volto a condurci alla norma da applicare.
La l. 218/95 tace sull’argomento, per il quale varrebbero le regole generali sul fatto illecito. La l. 218/95, come spesso accade in punto di obbligazioni, è però subordinata all’applicazione di norme di ordinamenti internazionali. Tocca vedere quali sono queste norme.
Gli incidenti da circolazione stradale possono essere ricondotti all’oggetto del reg. Roma II, che risulterà quindi applicabile; tuttavia, ad essi è espressamente dedicata anche una convenzione internazionale, la Convenzione de l’Aja del 1971, della quale, tra l’altro, sono parti alcuni Stati dell’Unione europea. Ne risulta che gli Stati UE che sono parti a questa Convenzione saranno vincolati dalla Convenzione, ma non dal regolamento: prevale, insomma, la fonte internazionale su quella di origine comunitaria.
Rilevato che nessuna delle norme appena viste richiede come requisito costitutivo della fattispecie il danno alla persona, l’Italia (a noi interessano fondamentalmente le situazioni riferibili all’Italia) è membro dell’Unione europea, ma non è parte della Convenzione de L’Aja del 1971. Dunque, se Tizio, italiano, ha un incidente in un altro Stato UE, anche se questo Stato è parte della Convenzione, essa non si applicherà; si applicheranno, invece, le regole generali del Roma II sulla responsabilità extracontrattuale: legge del paese dove si è verificato il danno oppure, se responsabile e danneggiato risiedono nello Stesso stato, legge di quest’ultimo Stato. Tizio ha un incidente in Spagna col signor Banderas, si applica la legge spagnola; Tizio ha un incidente in Spagna con un altro viaggiatore italiano, il sig. Caio, si applica la legge italiana.
Viceversa, se Tizio fosse spagnolo e Caio slovacco, visto che Spagna e Slovacchia sono parti alla Convenzione de L’Aja del 1971, in tal caso sarebbe la Convenzione a prevalere sul Roma II.
Solo per maggiore esaustività, si precisa che la Convenzione de L’Aja del 1971 opta per il criterio del luogo dove si è verificato il fatto che ha causato il danno: trattandosi di sinistri stradali, è davvero difficile poter pensare che il luogo del fatto differisca dal luogo del danno, al punto che si può sostenere che in pratica regolamento e Convenzione portano allo stesso risultato.
E se Tizio, italiano, ha un incidente in uno Stato terzo rispetto all’UE? Non essendo l’Italia parte alla suddetta Convenzione, diverrebbe applicabile la regola generale della l. 218/95 sul fatto illecito: legge dello Stato dove si è verificato l’evento o, a scelta del danneggiato, il fatto, che nel caso in esame equivale a dire legge dello Stato dove si è verificato il sinistro.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sulla disciplina dell'Unione Europea in merito alle obbligazioni non contrattuali, sul regolamento 864/2007/CEE, sulla responsabilità da fatto illecito, sulla responsabilità per danno da prodotto, sulla responsabilità per concorrenza sleale e limitazione della concorrenza, sulla responsabilità per violazione della proprietà intellettuale, sulla responsabilità per danno ambientale, sulla responsabilità per danni da attività sindacale, sulla responsabilità precontrattuale, sulla responsabilità per incidenti da circolazione stradale, sulle obbligazioni nascenti dalla legge, sulla rappresentanza volontaria, sulla promessa unilaterale, sui titoli di credito.
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