Responsabilità per Danno da Prodotto nel Diritto Europeo e Internazionale

Post on 14 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Il tema della responsabilità per danno da prodotto è sicuramente attuale e riguarda da vicino chiunque, nelle vesti di produttore o acquirente. Non vi è dubbio che comprendere la disciplina internazionalprivatistica su questo tipo di responsabilità da fatto illecito sia molto importante.

Alcune avvertenze preliminari.

I danni da risarcire sono danni originati da beni mobili in generale e la responsabilità in questione va tenuta distinta dalla responsabilità contrattuale del venditore nei confronti del compratore.
La disciplina sulla responsabilità da prodotto, indipendentemente dalla sua provenienza (aspetto che si approfondirà dalle prossime righe), prevede criteri specifici che differiscono da quelli che il regolamento Roma II fissa a titolo di regola per la responsabilità da fatto illecito.

Inoltre, anche la l. 218/95 (art. 63) e il diritto internazionale (Convenzione de L’Aja del 1973) si occupano della responsabilità per danno da prodotto; tuttavia, ha senso soffermarsi in misura maggiore sul regolamento 864/2007/CE perché le sue disposizioni prevalgono sulla legge italiana di DIP e perché la convenzione appena richiamata non annovera tra le sue parti l’Italia e altri Stati UE. Regolamento e Convenzione presentano comunque varie similitudini e sono accomunati dalla ricerca di criteri volti a coniugare l’esigenza per il danneggiato – parte debole di potersi avvalere di una legge ad esso prossima e per il produttore di potersi avvalere, nel limite del possibile, di norme per esso prevedibili.

Vediamo allora quali sono i capisaldi del Roma II per quanto concerne la responsabilità per danno da prodotto.

I criteri specifici individuati, derogabili tramite libera scelta di legge alle condizioni esaminate in precedenza sono i seguenti e li si elenca secondo una scala gerarchica, precisando che vanno considerati al momento del verificarsi del danno e soltanto se nel paese che ne risulta il prodotto era stato effettivamente commercializzato:

  • legge dello Stato ove il danneggiato ha la residenza abituale;
  • legge dello Stato ove il prodotto fu acquistato;
  • legge dello Stato ove il danno si è verificato.

Se però il produttore non poteva ragionevolmente prevedere che il prodotto fosse commercializzato in uno degli Stati appena citati (quello in cui il danneggiato ha la residenza abituale, quello dove il prodotto fu acquistato o quello dove si è verificato il danno), la legge applicabile diverrà quella dello Stato di residenza del produttore medesimo: inutile dire che l’onere della prova ai fini della dimostrazione di tale circostanza ricade proprio sul produttore.

Se poi la fattispecie presenta un collegamento più stretto con un altro paese la legge applicabile sarà la legge di quel paese; è certo che ciò possa presentarsi allorché vi sia un rapporto contrattuale tra produttore e danneggiato, ma si ritiene che il collegamento più stretto possa avere luogo anche in assenza di un siffatto legame e indipendentemente dall’uso effettivo del prodotto da parte del danneggiato.

In sintesi, la disciplina comunitaria sulla responsabilità per danno da prodotto, che costituisce la normativa “prevalente”, determina:

  • tre criteri specifici da seguire in ordine gerarchico, che sono a favore del danneggiato;
  • un criterio specifico, ma eccezionale, a favore del produttore;
  • due criteri derogatori “classici” che sono quelli della libera scelta delle parti e del collegamento più stretto.

Un esempio aiuterà a capire meglio. Un’impresa tedesca produce apparecchi da giardinaggio, commercializzandoli in Italia, Francia e Spagna. L’acquirente di uno di questi prodotti subisce un danno utilizzandolo: egli risiede in Italia, l’ha comprato mentre era in vacanza in Spagna e il danno si è verificato mentre il malcapitato lo stava azionando per sistemare il giardino nella propria casa di villeggiatura in Francia. Secondo quanto appena visto, la legge regolatrice della fattispecie proposta nell’esempio sarà quella italiana. Sarebbe stata quella spagnola solo se il prodotto non fosse stato commercializzato in Italia; sarebbe stata quella francese solo se il prodotto non fosse stato commercializzato né in Italia né in Spagna.

La normativa dell’Unione differisce profondamente da quella italiana quando si parla di responsabilità per danno da prodotto; e benché l’art. 63 l. 218/95 sia destinato a cedere di fronte al Roma I, non è superfluo annotare i criteri apportati dalla nostra norma, che sono, alternativamente e a scelta del danneggiato (dunque, senza che vi sia ordine gerarchico):

  • la legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l’amministrazione del produttore;
  • la legge dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, salvo che il produttore non provi che il prodotto veniva commercializzato in quello Stato senza il suo consenso.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sulla disciplina dell'Unione Europea in merito alle obbligazioni non contrattuali, sul regolamento 864/2007/CEE, sulla responsabilità da fatto illecito, sulla responsabilità per danno da prodotto, sulla responsabilità per concorrenza sleale e limitazione della concorrenza, sulla responsabilità per violazione della proprietà intellettuale, sulla responsabilità per danno ambientale, sulla responsabilità per danni da attività sindacale, sulla responsabilità precontrattuale, sulla responsabilità per incidenti da circolazione stradale, sulle obbligazioni nascenti dalla legge, sulla rappresentanza volontaria, sulla promessa unilaterale, sui titoli di credito.

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