A cura dell'avvocato Nicola Ferrante e Associati
Il reg. 864/2007CE, tra le fattispecie di responsabilità da fatto illecito, annovera anche il cosiddetto danno ambientale. La novità è interessante, perché ormai è noto che i danni ambientali spesso sono suscettibili di propagarsi al di là dei confini di questo o quello Stato.
Quella da danno ambientale è una tipologia di responsabilità da fatto illecito di vasta applicazione, vuoi perché il rischio di cagionare tale danno è insito nelle attività produttive di un numero incalcolabile di operatori, vuoi perché il concetto di ambiente è indeterminato e di certo comporta un’estensione del danno in questione ben al di là dell’inquinamento atmosferico (si pensi ad altri elementi come i corsi d’acqua, la flora, la fauna, il paesaggio ecc. ecc.). Di converso, chi subisce il danno ambientale può a volte “riallacciare” la fattispecie ad altri diritti riconosciuti e garantiti, come la salute o la proprietà.
Sicché, è bene conoscere la disciplina di DIP in una materia così delicata, di modo che chi si trovi nelle condizioni di poter cagionare o subire un danno ambientale possa premunirsi per lo meno circa la conoscibilità della legge applicabile al caso concreto.
Prima di procedere, è giusto specificare che la materia del danno ambientale è retta da numerosissime convenzioni di diritto internazionale, bilaterali (cioè tra due soli Stati) o multilaterali. Non è da escludere che le disposizioni del Roma II sul danno ambientale debbano di tanto in tanto cedere il passo a quelle di una delle convenzioni cui si sta facendo cenno. Ma nell’impossibilità di analizzare ciascuna di queste convenzioni, ci si limita a illustrare i punti salienti della responsabilità per danno ambientale ai sensi del Roma II, essendo questa la norma di applicazione più probabile, visto il numero di Stati vincolati dal diritto UE.
Ricordando che il reg. 864/2007/CE trova applicazione solamente in relazione alle materie civile e commerciale, il che significa che lo si potrà invocare per individuare la legge applicabile alla responsabilità per danno ambientale in ambito civile e commerciale, i criteri stabiliti per pervenire a tale legge sono due e sono alternativi, a scelta del danneggiato.
Il primo è quello canonico previsto per il fatto illecito: la legge dello Stato dove si è verificato il danno (che, ben inteso, nei casi di responsabilità per danno ambientale può estendersi a territori di più Stati); ma vi è altresì la legge dello Stato dove la condotta dannosa si è realizzata (che non necessariamente coincide con la legge del luogo del danno).
Perché questi due criteri alternativi? Semplice, perché così il danneggiato avrà la possibilità di scegliere l’ordinamento statale che gli offra la normativa più conveniente in un’ottica di ristoro dei danni subiti: ad esempio, circa l’ammontare del risarcimento o l’intensità dell’onere della prova.
Tre annotazioni in chiusura.
A differenza della responsabilità per atti anticoncorrenziali o per violazione della proprietà intellettuale, e analogamente agli altri casi di fatto illecito, nonostante il silenzio della norma in esame è possibile che danneggiante e danneggiato si accordino, successivamente alla produzione del danno ambientale, in merito alla legge che dovrà regolare il rapporto creatosi. Non altrettanto può dirsi del criterio del collegamento più stretto: è vero che anch’esso non è menzionato, ma parlare di “silenzio assenso” appare perentorio, se si pensa che la norma del Roma II sul danno ambientale è ispirata in via esclusiva a favorire il danneggiato, quindi è difficile sostenere che possa applicarsi incondizionatamente la legge di altro paese col quale la fattispecie presenta un criterio più stretto.
In più, il Roma II non ritiene sufficiente la probabilità della produzione di un danno e ciò sembra far propendere per la sussistenza a carico del danneggiato dell’onere di dover provare che la condotta del danneggiante ha sortito effetti attuali, concreti, tangibili.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sulla disciplina dell'Unione Europea in merito alle obbligazioni non contrattuali, sul regolamento 864/2007/CEE, sulla responsabilità da fatto illecito, sulla responsabilità per danno da prodotto, sulla responsabilità per concorrenza sleale e limitazione della concorrenza, sulla responsabilità per violazione della proprietà intellettuale, sulla responsabilità per danno ambientale, sulla responsabilità per danni da attività sindacale, sulla responsabilità precontrattuale, sulla responsabilità per incidenti da circolazione stradale, sulle obbligazioni nascenti dalla legge, sulla rappresentanza volontaria, sulla promessa unilaterale, sui titoli di credito.
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