Responsabilità per Danni da Attività Sindacale nel Diritto Europeo e Internazionale

Post on 14 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Eventualità forse più rara delle altre tipologie specifiche di fatto illecito già passate in rassegna, resta comunque un caso non trascurabile. Ovviamente ci si sta riferendo a fattispecie caratterizzate da elementi di internazionalità, non a danni subiti dal lavoratore italiano per condotte dell’organizzazione sindacale italiana cui egli afferisce; ed è sottinteso che la condotta di cui si parla deve avere natura extracontrattuale.

La responsabilità (internazionale) attribuibile all’attività sindacale trova, in DIP, disciplina nell’ormai più volte ripetuto reg. 864/2007/CE: anche stavolta non vi sono (pseudo) sovrapposizioni con eventuali norme interne o internazionali, di conseguenza possiamo soffermarci direttamente sulla norma del Roma II che si occupa di questa tematica.

Premesso che il Roma II non si riferisce solo a sindacati a tutela di lavoratori subordinati, ma anche a organizzazioni a tutela dei datori di lavoro, la legge applicabile alla responsabilità da attività sindacale diviene quella dello Stato in cui tale attività è destinata a svolgersi o si è svolta. Il criterio generale previsto per l’individuazione della legge applicabile al fatto illecito risulta derogato, in quanto non si prende più come riferimento il luogo in cui si è verificato il danno. Nonostante ciò, sopravvive un’articolazione della regola generale: se il responsabile del danno e chi lo subisce risiedono nello stesso Stato (membro dell’UE) la fattispecie sarà sottoposta alla legge di tale ultimo paese.

Esempio. Lavoratore italiano iscritto a un sindacato di categoria italiano temporaneamente distaccato presso una succursale austriaca dell’impresa madre; mentre si trova in Austria, e a causa del distacco, subisce un danno economico ad opera dell’attività del proprio sindacato. Secondo le regole del Roma II sul fatto illecito sarebbe applicabile la legge austriaca, ma in questo caso è la legge italiana, poiché è in Italia che si compie l’attività sindacale. Inoltre, andrebbe comunque verificata la residenza di danneggiante e danneggiato, che nell’esempio dovrebbe ricadere nuovamente in territorio italiano, aprendo nuovamente le porte all’applicazione della legge italiana; ma, essendo assai difficile che organizzazione sindacale e iscritti risiedano in Stati diversi, i due criteri accennati poc’anzi dovrebbero portare quasi sempre alla stessa “soluzione”.

Infine, un quesito. Anche nella remota ipotesi di applicazione della legge di un paese diverso da quello in cui si esplica l’attività sindacale, il lavoratore all’estero potrebbe considerare questa fattispecie come assoggettabile a una norma di applicazione necessaria in ambito di rapporto di lavoro (benché si stia comunque parlando di responsabilità extracontrattuale del sindacato)? Pare di sì, dunque l’applicazione della legge dello Stato ove viene svolta o deve svolgersi l’attività sindacale diventerebbe pressoché immune a qualsiasi altro criterio di collegamento.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sulla disciplina dell'Unione Europea in merito alle obbligazioni non contrattuali, sul regolamento 864/2007/CEE, sulla responsabilità da fatto illecito, sulla responsabilità per danno da prodotto, sulla responsabilità per concorrenza sleale e limitazione della concorrenza, sulla responsabilità per violazione della proprietà intellettuale, sulla responsabilità per danno ambientale, sulla responsabilità per danni da attività sindacale, sulla responsabilità precontrattuale, sulla responsabilità per incidenti da circolazione stradale, sulle obbligazioni nascenti dalla legge, sulla rappresentanza volontaria, sulla promessa unilaterale, sui titoli di credito.

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