Responsabilità per Concorrenza Sleale e per Limitazione della Concorrenza nel Diritto Europeo e Internazionale

Post on 14 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Anche la libera concorrenza viene affrontata in maniera peculiare dall’Unione europea nella casistica della responsabilità da fatto illecito. Qui, a differenza della responsabilità da prodotto, non vi sono norme di altri ordinamenti, ad esempio italiano o internazionale, in grado di “concorrere” almeno in piccola parte con le disposizioni interessate che contiene il regolamento 864/2007/CE. Perciò, finché gli Stati di riferimento sono membri dell’Unione europea si applicherà senza indugio il regolamento; al contrario, se un imprenditore italiano dovesse reclamare il diritto al risarcimento del danno per atti di natura anticoncorrenziale compiuti da un soggetto (imprenditore o consumatore, come si dirà) “appartenente” ad uno Stato che non sia membro dell’Unione, non resterebbe che basarsi sulla norma italiana di DIP sui fatti illeciti, vale a dire l’art. 62 l. 218/95.

Il fatto è che il mercato interno dell’Unione, interesse storicamente preponderante della stessa, può funzionare solo se assistito da un sistema concorrenziale efficace, per cui le ragioni dello scrupolo del legislatore comunitario sono presto spiegate dall’esistenza di un interesse collettivo.

Le ipotesi sottese a questa fattispecie sono due: è proibito, infatti, compiere atti di concorrenza sleale, ma anche restringere la libera concorrenza.

Che differenze ci sono in tali due ipotesi rispetto alle regole generali sulla legge applicabile nei casi di fatti illeciti i cui elementi coinvolgano due o più Stati?

La prima, importantissima, è l’impossibilità di scegliere in via convenzionale la legge applicabile agli elementi dell’illecito. Mentre nei casi visti anteriormente era sempre possibile derogare ai criteri specifici previsti dalle norme esaminate, concordando con l’altra parte del rapporto obbligatorio non contrattuale la legge applicabile alla fattispecie venutasi a creare a causa di un fatto illecito, il Roma II vieta che tale facoltà possa essere replicata anche tra danneggiante e danneggiato (sia questo produttore o consumatore, come si dirà) in situazioni di concorrenza sleale o restrizione alla libera concorrenza.

Si può ricorrere solo a criteri specifici ex lege: analizziamoli.

L’elemento chiave è la qualificazione più generalizzata del luogo ove il danno si è verificato, da intendersi più che altro come il luogo ove si ripercuotono le conseguenze del danno: ricordiamoci che stiamo ragionando su un aspetto di interesse primario per l’Unione, pertanto è difficile isolare il danneggiato “reale” dal contesto in cui il danno si abbatte, che è il mercato di riferimento.

Si aggiunge che il danno va concepito anche in via potenziale, non essendo necessario che si manifesti in modo effettivo e attuale: basta la ragionevole possibilità che si produca. Inoltre, il “mercato di riferimento” è tale alla luce dell’operatività dei concorrenti del soggetto che lamenti di avere subito condotte anticoncorrenziali, circostanza che si ricostruisce focalizzandosi sui prodotti messi in commercio dai soggetti coinvolti nella vertenza. Gli elementi appena messi in rilievo vengono accennati sinteticamente per ovvi motivi, ma non si può negare la loro complessità (e nebulosità), che finisce per condizionare la possibilità di definire ragionevolmente cosa siano in concreto gli atti di concorrenza sleale e gli atti restrittivi della libera concorrenza secondo un’accezione comune.

Ad ogni buon conto, il reg. 864/2007/CE distingue tra concorrenza sleale e restrizione della concorrenza, anche se poi perviene a conclusioni analoghe per entrambe le ipotesi.

Partendo dalla concorrenza sleale, la norma si divide a seconda del numero effettivo o potenziale dei danneggiati:

  • se sono lesi gli interessi di un solo concorrente, la legge applicabile va individuata applicando i criteri generali sulla responsabilità da fatto illecito richiamati a suo tempo;
  • se vi sono più danneggiati, la legge applicabile è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori. Come si vede, quando la violazione ha o rischia di avere effetti capaci di espandersi “a macchia d’olio” entrano in gioco non solo gli interessi dei concorrenti – imprenditori, ma anche quelli dei consumatori: è così che deve essere inteso il mercato di riferimento, cioè quel luogo immaginario nel quale è verosimile che si abbattano le conseguenze dell’illecito.

Se invece si considerano gli atti restrittivi della libera concorrenza, che sono diversi dalle condotte di concorrenza sleale, la legge applicabile è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto. Se poi la violazione interessa il mercato di due o più Stati (membri dell’UE), il regolamento consente di rivolgersi al giudice dello Stato di domicilio del danneggiante e di invocare la rispettiva legge, purché tale Stato faccia parte del mercato sul quale si estendono gli effetti attuali o potenziali della restrizione alla concorrenza: ciò anche qualora il danneggiato tenti di rivalersi su più danneggianti.

Tentiamo ora di riordinare i criteri per facilitarne la comprensione, riassumendo da un’altra angolazione quanto esposto.

1) In materia di comportamenti anticoncorrenziali si applicano le regole classiche di DIP UE sul fatto illecito? Sì, ma solo per atti lesivi della concorrenza ledono gli interessi di un solo concorrente; non anche per atti restrittivi della concorrenza.

2) E il criterio specifico della legge dello Stato ove si riflettono o possono riflettersi le conseguenze dannose della condotta anticoncorrenziale quando si applica? In presenza di atti lesivi della concorrenza con più danneggiati e di atti restrittivi della concorrenza.

3) Esistono peculiarità aggiuntive rispetto al “criterio guida” che governa gli atti anticoncorrenziali? Sì, due:

  • per individuare il mercato di riferimento nel caso di atti lesivi della concorrenza idonei a trascendere la sfera di un unico concorrente danneggiato, si considerano anche gli interessi dei consumatori;
  • nei casi di atti restrittivi della concorrenza, esistono disposizioni più precise di carattere processuale (ulteriori, quindi, rispetto a quelle di DIP sostanziale).

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sulla disciplina dell'Unione Europea in merito alle obbligazioni non contrattuali, sul regolamento 864/2007/CEE, sulla responsabilità da fatto illecito, sulla responsabilità per danno da prodotto, sulla responsabilità per concorrenza sleale e limitazione della concorrenza, sulla responsabilità per violazione della proprietà intellettuale, sulla responsabilità per danno ambientale, sulla responsabilità per danni da attività sindacale, sulla responsabilità precontrattuale, sulla responsabilità per incidenti da circolazione stradale, sulle obbligazioni nascenti dalla legge, sulla rappresentanza volontaria, sulla promessa unilaterale, sui titoli di credito.

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