A cura dell'avvocato Nicola Ferrante e Associati
La tipologia di responsabilità extracontrattuale per eccellenza è quella da fatto illecito.
Ai fini della presente analisi si precisa che la responsabilità da fatto illecito viene ora esaminata in chiave internazionale, limitatamente ai rapporti obbligatori nelle materie civile e commerciale, nonché in via generale (nel senso che alcuni casi specifici di responsabilità internazionale da fatto illecito saranno trattati autonomamente e di seguito).
Fatto illecito internazionale: a quale norma devo ricorrere per capire dove trovare la legge applicabile?
La nostra norma di DIP, la l. 218/95, si pronuncia sul punto, ma, come già sottolineato in precedenza, esiste anche un importante atto dell’Unione europea (reg. 864/2007/UE) che, se applicabile, relega in secondo piano le disposizioni della l. 218/95 sulla responsabilità da fatto illecito (e non solo, come vedremo più avanti). Nei rapporti tra soggetti “appartenenti” a Stati dell’Unione (Danimarca esclusa) troverà applicazione tale regolamento; al di fuori di questi casi, salva l’esigenza di attenersi a convenzioni internazionali appositamente previste per la materia da trattare, potrà riacquistare vigore la l. 218/95.
Il reg. 864/07/CE (Roma II) disciplina vari casi di responsabilità da fatto illecito. Per ora limitiamoci ai criteri generali.
La legge applicabile ad una generica ipotesi di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito è quella dello Stato in cui il danno si è prodotto. Ci si raccomanda di non estendere oltremodo il criterio fornito, perché la legge in questione non coincide necessariamente anche con quella del luogo dove si è compiuto il fatto da cui è scaturito il danno, né tantomeno con la legge del luogo dove si sono propagate le conseguenze dannose. Esemplificando, se il fatto è realizzato in Italia, il danno si cagiona in Francia e le conseguenze si diffondono anche in Belgio, ai sensi del regolamento la legge applicabile alla fattispecie sarà quella francese. Naturalmente, sarà essenziale ricostruire bene il “danno” che la disciplina comunitaria impone quale elemento essenziale.
Ci sono deroghe a questo criterio di applicazione generale? Sì, è il caso del rapporto obbligatorio da fatto illecito che intercorre tra soggetti residenti nello stesso Stato (membro dell’Unione): se così è, la legge applicabile sarà quella dello Stato di comune residenza abituale di danneggiante e danneggiato. Se, nell’esempio precedente, danneggiante e danneggiato risiedono in Italia, non si applicherà più la legge del luogo dove il danno si è verificato (francese), ma quella di comune residenza (italiana). Restano tuttavia molte incognite circa l’applicazione di questo criterio alle fattispecie caratterizzate dalla presenza di più parti lese residenti abitualmente in paesi diversi.
Oltre a ciò, il Roma II, in maniera paragonabile a quanto già visto in materia di obbligazioni contrattuali, stabilisce che se la fattispecie dovesse mai presentare un collegamento manifestamente più stretto con l’ordinamento giuridico di un paese diverso da quello al quale ci indirizzerebbero i criteri appena esposti, la disciplina competerà alla legge di questo paese. Dunque, se nell’esempio proposto la fattispecie presenta un collegamento più stretto con la legge dello Stato dove si sono espanse le conseguenze del danno, cioè lo Stato belga, si applicherà la legge belga al posto di quella francese (criterio del luogo del danno) o italiana (criterio della comune residenza delle parti del rapporto).
E quando non mi trovo nelle condizioni di potere applicare il Roma II? È in questo caso (sempre che non esistano apposite convenzioni internazionali) che ricorrerò alla norma di riferimento della l. 218/95, l’art. 62: ad esempio perché il fatto illecito coinvolge un’impresa italiana e un’impresa tunisina.
Di diverso, rispetto ai criteri del Roma II, l’art. 62 l. 218/95 offre al danneggiato la possibilità di scegliere anche la legge dello Stato in cui si è realizzato il fatto alla base del danno, aspetto che la norma comunitaria non contempla; non si fa cenno alcuno, invece, al criterio del collegamento più stretto.
Inoltre, anche se nell’art. 62 permane il criterio della comune residenza di danneggiante e parte lesa nel medesimo Stato ai fini dell’individuazione della legge applicabile, è richiesto altresì che entrambi i soggetti siano cittadini di quello Stato. Perciò, stando al Roma II il criterio della comune residenza potrebbe valere anche se Tizio e Caio, cittadini italiani fossero abitualmente residenti in Francia; ma se Tizio e Caio, cittadini vietnamiti residenti in Italia sono le parti di un rapporto obbligatorio da fatto illecito, l’art. 62 l. 218/95, unica norma applicabile a causa dell’estraneità della fattispecie al Roma II, preclude l’applicazione della legge italiana, lasciando “campo libero” alla legge del paese in cui si è prodotto il danno.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sulla disciplina dell'Unione Europea in merito alle obbligazioni non contrattuali, sul regolamento 864/2007/CEE, sulla responsabilità da fatto illecito, sulla responsabilità per danno da prodotto, sulla responsabilità per concorrenza sleale e limitazione della concorrenza, sulla responsabilità per violazione della proprietà intellettuale, sulla responsabilità per danno ambientale, sulla responsabilità per danni da attività sindacale, sulla responsabilità precontrattuale, sulla responsabilità per incidenti da circolazione stradale, sulle obbligazioni nascenti dalla legge, sulla rappresentanza volontaria, sulla promessa unilaterale, sui titoli di credito.
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