Brevi Cenni su Alcune Regole non Statali cui può Essere Sottomesso un Contratto: Lex mercatoria, Principi Unidroit e Principi di Diritto Europeo dei Contratti

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

In alcune tipologie di rapporti commerciali internazionali tra parti che intendono vincolarsi tra loro capiterà di imbattersi in regole diverse dalle norme statali. Queste regole sono state anticipate allorché si è trattato l’argomento della possibile applicazione o meno al contratto di regole non statali e si è avuto modo si affermare che in determinati casi simili evenienze sono plausibili, a patto che non si commetta l’errore di pensare che le controversie relative a quei contratti possano essere poi risolte da un giudice inteso quale potere statale (che, per l’appunto, applicherà solo “regole” statali).

Entriamo adesso un po’ più in profondità e vediamo alcuni esempi di regole non statali capaci di trovare comunque applicazione nell’universo dei rapporti contrattuali commerciali internazionali.

1) La lex mercatoria. Con l’espressione lex mercatoria si riassume una serie di usi e prassi sorta dalle interazioni commerciali tra attori agenti nell’ambito di alcuni settori che si prestano meglio di altri alla contrattualistica internazionale (ad esempio, assicurazioni e trasporti); non stiamo parlando si regole statali, ma di una sorta di consuetudini commerciali. Sappiate, dunque, che alcune attività commerciali che intendete svolgere potrebbero essere assorbite da queste regole particolari (o, d’altro canto, che avrete la possibilità di incanalare tali attività verso tali regole). Un appunto sulla risoluzione di controversie in punto di contratti regolati dalla lex mercatoria: occorre ricordare che ciò sarà generalmente demandato ad istituti appositi, come collegi arbitrali permanenti. Un esempio di regole rientranti nella lex mercatoria (probabilmente noto ai più) è dato dagli “Incoterms”, che prevedono, nel corpo dei contratti di vendita internazionale, alcune clausole (si pensi a quelle sul rischio del perimento delle merci durante il trasporto, o a quelle per l’assicurazione del trasporto a carico del venditore).

2) I principi unidroit e principi di diritto europeo dei contratti. Le regole contenute in entrambe le tipologie di principi, per quanto tendenti ad obiettivi diversi, sono piuttosto datate ma storicamente consolidate. Derivano dall’esigenza di rendere più flessibili gli orientamenti nazionali in vari settori commerciali, piegandoli così alle esigenze di un’economia caratterizzata da interazioni sempre più portate a estendersi oltre i confini di una singola realtà statale. L’obiettivo principale dell’Istituto Unidroit, ad esempio, è quello di predisporre strumenti che consentano agli Stati o a gruppi di Stati l’adozione di legislazioni uniformi di diritto privato.

Sarebbe erroneo pensare che queste regole non siano ancora in auge per il fatto di essere radicate nel tempo, basti pensare che sono state riviste più volte nell’ultimo decennio e che l’Istituto Unidroit, l’organizzazione che ha codificato i principi unidroit, annovera attualmente una sessantina di Stati sparsi in tutti i continenti, ragion per cui è possibile che un contratto internazionale tra operatori commerciali possa essere regolato (tramite scelta consensuale o “di default”) dai suddetti principi.

Logicamente, le controversie su quel contratto sfuggiranno alla giurisdizione del giudice, potendo essere affidate soltanto ad altri organi (ad esempio, la Camera di commercio internazionale, da indicare in apposita clausola compromissoria figurante nel contratto internazionale).

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto nel diritto internazionale, sull'applicazione della convenzione di roma del 1980 e sul regolamento 593/08/CE, sulla legge applicabile al contratto internazionale, dei criteri specifici in caso di omessa selezione della legge applicabile, dei criteri generici in caso di omessa selezione della legge applicabile,dei limiti alla libera scelta della legge applicabile, delle regole non statali applicabili al contratto internazionale, delle norme di applicazione necessaria, sull'ordine pubblico internazionale, sulla validità sostanziale e formale del contratto internazionale, sulla capacità delle parti.

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