A cura dell'avvocato Nicola Ferrante e Associati
Che si fa, invece, quando nel contratto internazionale associabile al reg. 593/08/CE (o alla Convenzione di Roma del 1980) manca la legge scelta dalle parti? Si applicano i seguenti criteri, stavolta generici.
Il primo: si applica la legge del paese della parte che deve eseguire la “prestazione caratteristica”. In realtà questo criterio è fondamentalmente lo stesso dei casi specifici già visti (d’altra parte, per la vendita si applicava la legge del paese del venditore, per la prestazione di servizi la legge del paese del prestatore…). Tuttavia, una breve riflessione sul concetto di “prestazione caratteristica” è utile.
Normalmente la prestazione caratteristica è quella diversa dal pagamento. Se io faccio qualcosa e l’impresa Beta mi paga per quel qualcosa, la prestazione caratteristica è la mia, non quella di Beta. Poi è intuitivo che non sempre il contratto si sostanzia in simili obbligazioni. Si pensi a una permuta, che non implica prestazioni monetarie; si pensi ai contratti che implicano, invece, due prestazioni monetarie da una parte e dall’altra.
Il secondo criterio generico del reg. 593/08/CE in realtà è il primo criterio sussidiario della Convenzione di Roma del 1980: è per questo che fino ad ora si era taciuto sulla Convenzione (ed è per questo che il Regolamento segna un progresso rispetto alla Convenzione, creando una disciplina nuova). Il criterio in discorso è quello del “collegamento più stretto”. L’apparenza in questo caso non inganna: il collegamento più stretto del contratto a un determinato paese è un criterio assai evanescente che sottintende un’ampia discrezionalità in capo a chi si trovi ad interpretare la fattispecie; e il regolamento non è di grande ausilio nemmeno quando si cura di stabilire che, per determinare il paese verso cui il contratto presenta il collegamento più stretto si dovrebbe considerare, tra l’altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti.
Quando si applica il criterio del collegamento più stretto? Dipende:
Ripercorriamo tutto con un esempio per concludere in modo più chiaro. L’impresa Rossi, italiana, e l’impresa Marquez, spagnola, stanno per stipulare un accordo. Ovviamente la Convenzione di Roma del 1980, che vige per fattispecie già sorte prima del 17 dicembre 2009, non ha ragione di applicarsi. Si guarda allora al regolamento Roma I, posto che Italia e Spagna fanno parte dell’Unione europea. Se il contratto tra Rossi e Marquez rientra nel campo di applicazione del regolamento e le parti non scelgono la legge applicabile al contratto (cosa che gli è consentita) si individua la legge applicabile nel seguente modo:
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto nel diritto internazionale, sull'applicazione della convenzione di roma del 1980 e sul regolamento 593/08/CE, sulla legge applicabile al contratto internazionale, dei criteri specifici in caso di omessa selezione della legge applicabile, dei criteri generici in caso di omessa selezione della legge applicabile,dei limiti alla libera scelta della legge applicabile, delle regole non statali applicabili al contratto internazionale, delle norme di applicazione necessaria, sull'ordine pubblico internazionale, sulla validità sostanziale e formale del contratto internazionale, sulla capacità delle parti.
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