Omessa Selezione della Legge Applicabile al Contratto (2): Criteri Generici

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Che si fa, invece, quando nel contratto internazionale associabile al reg. 593/08/CE (o alla Convenzione di Roma del 1980) manca la legge scelta dalle parti? Si applicano i seguenti criteri, stavolta generici.

Il primo: si applica la legge del paese della parte che deve eseguire la “prestazione caratteristica”. In realtà questo criterio è fondamentalmente lo stesso dei casi specifici già visti (d’altra parte, per la vendita si applicava la legge del paese del venditore, per la prestazione di servizi la legge del paese del prestatore…). Tuttavia, una breve riflessione sul concetto di “prestazione caratteristica” è utile.

Normalmente la prestazione caratteristica è quella diversa dal pagamento. Se io faccio qualcosa e l’impresa Beta mi paga per quel qualcosa, la prestazione caratteristica è la mia, non quella di Beta. Poi è intuitivo che non sempre il contratto si sostanzia in simili obbligazioni. Si pensi a una permuta, che non implica prestazioni monetarie; si pensi ai contratti che implicano, invece, due prestazioni monetarie da una parte e dall’altra.

Il secondo criterio generico del reg. 593/08/CE in realtà è il primo criterio sussidiario della Convenzione di Roma del 1980: è per questo che fino ad ora si era taciuto sulla Convenzione (ed è per questo che il Regolamento segna un progresso rispetto alla Convenzione, creando una disciplina nuova). Il criterio in discorso è quello del “collegamento più stretto”. L’apparenza in questo caso non inganna: il collegamento più stretto del contratto a un determinato paese è un criterio assai evanescente che sottintende un’ampia discrezionalità in capo a chi si trovi ad interpretare la fattispecie; e il regolamento non è di grande ausilio nemmeno quando si cura di stabilire che, per determinare il paese verso cui il contratto presenta il collegamento più stretto si dovrebbe considerare, tra l’altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti.

Quando si applica il criterio del collegamento più stretto? Dipende:

  • se il contratto è stato concluso tra il 1° aprile 1991 e il 17 dicembre 2009 e rientra nell’ambito di applicazione della Convenzione di Roma del 1980 il collegamento più stretto si applica non appena ci si accorge che le parti non avevano concordato nessuna legge (o in caso di inesistenza/invalidità della legge);
  • se il contratto è stato concluso dopo il 17 dicembre 2009 e rientra nell’ambito di applicazione del Roma I (che da quella data sostituisce la Convenzione), il collegamento più stretto si applica se a) non vi è traccia della legge che avrebbero potuto scegliere le parti, b) non si tratta di uno di quegli accordi che prevedono criteri suppletivi specifici (es. vendita, prestazione di servizi) e c) la legge non è determinabile neppure ricorrendo al criterio della prestazione caratteristica. Attenzione perché se il contratto presenta un criterio manifestamente più stretto con lo Stato X, nonostante esistano criteri specifici o generici diversi che indicherebbero la prevalenza della legge dello Stato Y, il collegamento più stretto con lo Stato X avrà comunque la precedenza.

Ripercorriamo tutto con un esempio per concludere in modo più chiaro. L’impresa Rossi, italiana, e l’impresa Marquez, spagnola, stanno per stipulare un accordo. Ovviamente la Convenzione di Roma del 1980, che vige per fattispecie già sorte prima del 17 dicembre 2009, non ha ragione di applicarsi. Si guarda allora al regolamento Roma I, posto che Italia e Spagna fanno parte dell’Unione europea. Se il contratto tra Rossi e Marquez rientra nel campo di applicazione del regolamento e le parti non scelgono la legge applicabile al contratto (cosa che gli è consentita) si individua la legge applicabile nel seguente modo:

  • si controlla se il contratto rientra nelle ipotesi dei criteri sostitutivi specifici (ad esempio, vendita, prestazione di servizi, beni immobili, ecc.) e, se del caso, si applica il criterio individuato (legge del paese del venditore, del prestatore, che nel nostro esempio sarà Rossi, dunque la legge italiana);
  • se il contratto non rientra in tali ipotesi, si controlla se esiste una “prestazione caratteristica”, che poi è quella che di fatto identifica il contratto e, se del caso, la legge applicabile al contratto sarà quella del luogo ove risiede chi svolge detta prestazione (ponendo che la prestazione caratteristica sia quella svolta da Rossi, si applica la legge italiana);
  • se neanche questo criterio aiuta, si cerca il “collegamento più stretto”, perché sarà la legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto ad applicarsi;
  • in ogni caso, e in deroga ai primi due punti, se esiste un collegamento manifestamente più stretto rispetto a quello individuato dal criterio da applicare, prevale la legge del luogo al quale conduce il collegamento manifestamente più stretto (se si tratta di somministrazione con somministratore Rossi si applicherebbe la legge italiana, ma se il contratto è evidentemente più collegato con la Spagna si applicherà la legge spagnola, in deroga alla regola).

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto nel diritto internazionale, sull'applicazione della convenzione di roma del 1980 e sul regolamento 593/08/CE, sulla legge applicabile al contratto internazionale, dei criteri specifici in caso di omessa selezione della legge applicabile, dei criteri generici in caso di omessa selezione della legge applicabile,dei limiti alla libera scelta della legge applicabile, delle regole non statali applicabili al contratto internazionale, delle norme di applicazione necessaria, sull'ordine pubblico internazionale, sulla validità sostanziale e formale del contratto internazionale, sulla capacità delle parti.

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