Le Norme di Applicazione Necessaria nel Contratto Internazionale

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Le norme di applicazione necessaria sono importanti perché non possono essere disattese anche in presenza di un rinvio che a livello teorico sarebbe del tutto legittimo (es. possiamo rinviare alla legge greca perché in questo caso ci è consentito farlo). Vanno quindi considerate con scrupolo quando si vuole concludere un contratto internazionale.

In effetti, anche se ci si trova nell’ampia casistica di contratti internazionali per i quali è possibile scegliere la legge di uno Stato (ad esempio, quello greco), non va dimenticato che l’internazionalità del contratto è data proprio dalla contemporanea sussistenza di legami con altro ordinamento statale della fattispecie contrattuale; e se, ad esempio, la scelta della legge greca per il contraente italiano finisce per confliggere con una norma italiana di applicazione necessaria, la situazione venutasi a creare non sarà “tollerabile”, per via della particolare natura di quella norma (italiana). Il rinvio alla legge greca sarebbe dunque negato già ex ante.

Si consiglia sempre di tenere d’occhio questo potenziale problema, perché anche la sussistenza di facoltà apparentemente vantaggiose potrebbe poi nascondere sorprese, indipendentemente dal fatto che la legge scelta sia quella italiana o meno.

Norme italiane di applicazione necessaria, ad esempio, esistono anche nei rapporti commerciali regolabili a mezzo di contratto: si pensi a molti diritti dei lavoratori, che non possono essere derogati tramite contratti di lavoro disciplinati da leggi di altri Stati che siano più sfavorevoli rispetto agli “standards minimi” previsti dal legislatore italiano per i lavoratori; si pensi ad alcune tutele di carattere sociale in materia di locazione (ad esempio, circa gli sfratti).

Alcune precisazioni aggiuntive sulle norme di applicazione necessaria.

Queste norme sono privatistiche, non pubblicistiche: è specialmente per tale ragione che differiscono dall’ordine pubblico, che sarà il prossimo tema da sviscerare.

Inoltre, non sempre la norma in questione ci dice se dobbiamo considerarla come di applicazione necessaria o meno, e ciò, come si può intuire, è un limite non da poco. Com’è possibile regolarsi se non vi è una “lista” di norme di applicazione necessaria o se non vi è certezza sulla natura di norma di applicazione necessaria di una data norma?

Per potersi premunire meglio, si consiglia di ragionare sulla finalità della norma che si presta ad essere considerata tale: generalmente, ci si deve premurare di capire se la norma (privatistica) risulti essere fondamentale per la salvaguardia degli interessi (pubblici) precipui dello Stato che occorre considerare in virtù dei profili di internazionalità della fattispecie. Leggendo il reg. 593/08/CE si ottiene che: “(l)e norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento”.

La forza delle norme di applicazione necessaria può però essere attenuata dall’esigenza di attuare il diritto dell’Unione europea, che avrà sempre la precedenza, salvi i casi di norme di applicazione necessaria adottate per attuare precetti costituzionali. Pertanto:

  • regola: le parti possono scegliere la legge applicabile al contratto;
  • eccezione: la scelta della legge non può pregiudicare norme di applicazione necessaria di uno Stato (ovviamente “coinvolto” in quel rapporto contrattuale);
  • limiti all’eccezione: se il diritto dell’Unione europea impone di riferirsi alla legge dello Stato X, le norme di applicazione necessaria dello Stato Y che sarebbero lese da un siffatto rinvio potranno resistere solo se attuative della Costituzione dello Stato Y, altrimenti cedono.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto nel diritto internazionale, sull'applicazione della convenzione di roma del 1980 e sul regolamento 593/08/CE, sulla legge applicabile al contratto internazionale, dei criteri specifici in caso di omessa selezione della legge applicabile, dei criteri generici in caso di omessa selezione della legge applicabile,dei limiti alla libera scelta della legge applicabile, delle regole non statali applicabili al contratto internazionale, delle norme di applicazione necessaria, sull'ordine pubblico internazionale, sulla validità sostanziale e formale del contratto internazionale, sulla capacità delle parti.

Per informazioni sulla nostra consulenza nell'ambito del diritto internazionale e dei contratti internazionali si invita a visitare questa pagina o contattare lo studio alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite il modulo di contatto sottostante.

Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia disciplina del diritto internazionale. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l’uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d’autore.

Contatto diretto

Required *

Scrivi la tua richiesta cercando di fornire più dettagli possibili

L'invio di questo modulo, implica il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy.

 

Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy