Le Norme Applicabili nel Diritto Internazionale Privato

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Nei rapporti obbligatori intercorrenti tra soggetti riferibili a Stati diversi si pone ovviamente il problema della conoscenza della normativa dell’”altro Stato”. Si pensi all’esercente italiano che, in virtù di un rapporto con una controparte svedese, si trovi costretto a districarsi nelle maglie del diritto di un ordinamento che sicuramente non conosce, per non parlare di problemi di carattere non giuridico evidenti a chiunque (la lingua, solo per citare un esempio).

Eppure, le complessità da affrontare non sono soltanto “a valle” (nel caso specifico, come faccio ad avere chiaro cosa richiede e cosa prospetta la normativa svedese?), ma anche e soprattutto “a monte” (nel caso specifico, come faccio a capire se la normativa applicabile è proprio quella svedese?).

Se è vero che il Diritto Internazionale Privato consente di individuare la legge applicabile alla fattispecie, nonché il foro competente ad occuparsi delle controversie relative alla fattispecie, va detto che le fonti che “gravitano” intorno a tali fattispecie sono numerose e tendono a sovrapporsi: è da questo dato di fatto che conviene partire.

Il nodo da sciogliere è il seguente. Esiste una norma, la l. 218 del 31 maggio 1995, che senza dubbio funge da strumento principale per individuare le norme da seguire nel caso concreto: detto altrimenti, la l. 218/95 fornisce i criteri che indirizzano l’interessato verso le norme “giuste”. Sennonché, pensare che per risolvere il quesito sia sufficiente leggere gli articoli della l. 218/95 che meglio si adattano alla fattispecie in questione è puramente illusorio: tale legge, infatti, è il primo strumento da utilizzare, ma spesso non l’unico.

Un esempio calzante è dato dalle obbligazioni contrattuali. Nella l. 218/95 la materia è regolata dall’art. 57, che sembra risolvere il dubbio in poche e semplici righe: “(l)e obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 (…)”. Sembra, appunto…

Già, perché alla Convenzione di Roma del 1980 negli ultimi anni si è sovrapposto il regolamento comunitario (oggi dell’Unione europea) n. 593/2008, che diviene così la norma applicabile alla fattispecie. Ne consegue che colui il quale decida di “fidarsi ciecamente” dell’art. 57 l. 218/95 rischia di basarsi su una norma (Convenzione di Roma del 1980) senza sapere che questa nel frattempo non ha più la valenza per regolare alcuni rapporti contrattuali, in quanto coperti dal reg. 593/2008/CE, che in alcuni contenuti offre soluzioni differenti rispetto alla Convenzione.
Inutile dire che vi è di più.

A parte che alcuni aspetti di alcune obbligazioni contrattuali sono disciplinati altrove già nella l. 218/95, nel senso che per essi non si applica l’art. 57, vi sono poi numerose tipologie di contratti oggetto di altre convenzioni internazionali o di altre norme di diritto dell’Unione europea: significa, insomma, che per queste ultime ipotesi non è possibile riferirsi neanche al reg. 593/2008/CE.
Riassumendo, pur essendo fondamentale sapere da subito la legge che governa la fattispecie in rilievo, è piuttosto difficile svolgere correttamente questa operazione, poiché le norme da seguire appartengono a una “galassia” ove le indicazioni per raggiungere il punto d’arrivo sono talvolta lacunose. Trattasi, per giunta, di norme di diritto interno, di diritto dell’Unione europea o di diritto internazionale, tra l’altro passibili di deroghe o eccezioni in determinati casi. Dunque, serve ordine, è necessario razionalizzare queste norme.

Per questo motivo, allo scopo di orientare meglio l’operatore nel contesto dei rapporti obbligatori di DIP, si cercherà di offrire da subito l’input corretto, ovvero di illustrare le disposizioni normative applicabili, onde evitare all’interessato di perdersi all’interno di zone grigie.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul diritto internazionale privato, sulle norme applicabili nel diritto internazionale privato, il rinvio nel diritto internazionale privato, il rinvio ad ordinamenti plurilegislativi, il rinvio a legge straniera non identificabile, le obbligazioni nel diritto internazionale.

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