La Legge Applicabile alle Obbligazioni Contrattuali: Libera Scelta della Parti come Regola Generale

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

In precedenza si è notato che ogni volta che un tipo di contratto internazionale è disciplinato da una convenzione internazionale, le parti devono osservare le norme di quella convenzione quando stipulano quel contratto internazionale. Eccezion fatta per i casi che fuoriescono dal campo di applicazione del reg. 593/08 e del suo “predecessore”, la Convenzione di Roma del 1980, saranno proprio le disposizioni di questi due atti a disciplinare la maggior parte delle obbligazioni contrattuali internazionali, sempre che le parti di quel contratto “appartengano” a Stati membri dell’UE (o firmatari della Convenzione).

Specificato l’ambito di applicazione materiale della Convenzione e del Roma I, si può muovere verso il cuore dei rapporti internazionali obbligatori di natura contrattuale: la legge applicabile. Contratto concluso tra un’impresa italiana e un cliente olandese: il contratto sarà regolato dalla legge italiana oppure da quella olandese? È possibile sottomettere alcuni elementi del contratto alla legge italiana e altri alla legge olandese? È possibile sottoporre il contratto o parte di esso alla legge maltese, nonostante nessuna delle due parti sia maltese?

Chiarendo nuovamente, a costo di essere ripetitivi, che si sta discutendo dei contratti di cui alla Convenzione di Roma del 1980 o del reg. 593/08/CE (quindi, come al solito, attenzione a quale Stato “appartengono” le parti del contratto e alla tipologia del contratto in essere), la regola generale è piuttosto semplice: le parti sono libere di scegliere la legge alla quale sottoporre il loro contratto. Nell’esempio proposto, se concludo un contratto con un cliente olandese starà a noi due (a me e al mio cliente olandese) accordarci non solo sui vari contenuti del contratto, ma anche sulla legge che dovrà regolare il nostro accordo.

Ma non è tutto. La libertà che la Convenzione di Roma del 1980 e il reg. 593/08/CE (indipendentemente dal fatto che tocchi applicare l’una o l’altro) offrono alle parti ha due ulteriori manifestazioni: innanzitutto le parti possono applicare una legge ad alcuni elementi del contratto e l’atra legge agli elementi restanti; ma volendo, le parti possono anche convenire che il contratto sia regolato dalla legge di uno Stato diverso da quelli cui “appartengono” e per giunta non afferente alla Convenzione di Roma del 1980 o all’Unione europea.

Tornando al nostro esempio, io e il legale rappresentante dell’impresa olandese XY possiamo convenire liberamente e alternativamente che:

  • il contratto sia disciplinato dalla legge italiana (quindi, dagli articoli del codice civile ed eventualmente dalle disposizioni di leggi speciali);
  • il contratto sia disciplinato dalla legge olandese;
  • alcuni elementi del contratto (ad esempio, l’apposizione di una condizione, la previsione di una clausola di risoluzione espressa) siano disciplinati dalla legge italiana e tutti gli altri dalla legge olandese;
  • uno o più elementi del contratto siano disciplinati da legge diversa da quelle italiane e olandese (ad esempio, la legge maltese, ma anche alla legge argentina).

In questo contesto di libertà va aggiunta una constatazione addizionale: la scelta della legge alla quale si concede di regolare una parte o la totalità del contatto può essere fatta in ogni momento. Significa che le parti possono accordarsi anche anteriormente o successivamente alla conclusione del contratto su come regolarlo, selezionando una delle ipotesi appena illustrate.

Osservando la questione dalla prospettiva della l. 218/95, in particolare dal disposto del suo art. 57, il rinvio della norma di DIP italiana ci manda spesso e volentieri verso norme internazionali (Convenzione) o “comunitarie” (regolamento Roma I) che, quanto alla legge applicabile a un contratto internazionale, lasciano alle parti un margine di autonomia estremamente ampio.

Da ultimo, quando diciamo che al contratto si applica la legge di un determinato paese, cosa si intende esattamente? Cosa potrebbe “coprire” questa legge statale? Tendenzialmente non vi è un elenco tassativo di elementi contrattuali che la legge scelta regolerà, ma il regolamento Roma I ci fornisce alcuni spunti: l’interpretazione del contratto, l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono, le conseguenze dell’inadempimento, l’estinzione delle obbligazioni, l’invalidità (ma, attenzione, non le questioni sulla capacità delle parti, come vedremo più avanti). Il tutto, ferme restando le facoltà già accennate: ad esempio, l’applicazione di due leggi diverse per disciplinare altrettante parti del contratto, la modifica della legge scelta mediante accordo tra le parti, ecc.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto nel diritto internazionale, sull'applicazione della convenzione di roma del 1980 e sul regolamento 593/08/CE, sulla legge applicabile al contratto internazionale, dei criteri specifici in caso di omessa selezione della legge applicabile, dei criteri generici in caso di omessa selezione della legge applicabile,dei limiti alla libera scelta della legge applicabile, delle regole non statali applicabili al contratto internazionale, delle norme di applicazione necessaria, sull'ordine pubblico internazionale, sulla validità sostanziale e formale del contratto internazionale, sulla capacità delle parti.

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