Le Obbligazioni nel Diritto Internazionale Privato

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Proprio perché il DIP interviene nei casi di contatto, anche solo potenziale, tra ordinamenti giuridici distinti, quando si parla di obbligazioni in DIP si pone da subito un problema concettuale. Ci si deve chiedere se il concetto di “obbligazione” sia di fatto un corrispettivo di quanto previsto dall’ordinamento italiano o meno e, automaticamente, quali siano le fonti di riferimento.

La questione potrebbe apparire molto teorica, per non dire sfumata, invece è essenziale: infatti, in presenza di una normativa comune e tale da ampliare o restringere il concetto di obbligazione rispetto a quanto avviene nel diritto interno, il diretto interessato potrà regolarsi meglio sotto più punti di vista (ad esempio, contrariamente alle leggi italiane, per il DIP quell’atto o quel fatto sono – o non sono – fonti di obbligazione).

Nell’ordinamento italiano le obbligazioni sono doveri giuridici per i quali un soggetto è tenuto a una determinata prestazione nei confronti di un altro: elemento centrale è l’obbligatorietà della prestazione per il soggetto comunemente denominato debitore. Da ciò, il legislatore italiano ha individuato varie fonti di obbligazione: il contratto, naturalmente, ma anche il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all’ordinamento giuridico, vale a dire le promesse unilaterali, la rappresentanza volontaria e le cosiddette “obbligazioni ex lege”. Stando alla l. 218/95, tra queste ultime rientrano la gestione di affari altrui, l’arricchimento senza causa, il pagamento dell’indebito e, in via residuale, le altre obbligazioni nascenti da legge non regolate diversamente.

Le “nostre” fonti di obbligazioni, benché prospettate in maniera necessariamente sintetica, sono le stesse anche al di fuori dei confini dello Stato italiano? La risposta è evidentemente negativa: la figura dell’obbligazione, specie se ci si riferisce alle obbligazioni non contrattuali, non può essere ricostruita secondo un archetipo valevole per tutti gli ordinamenti giuridici e idoneo ad accomunare ogni fonte di obbligazione ricavabile dai vari diritti nazionali. Malgrado ciò, allo scopo viene in soccorso il regolamento dell’Unione europea n. 864/2007 sulle obbligazioni non contrattuali.

Il reg. 864/2007/CE è decisivo perché, nonostante sia un atto di origine comunitaria, determina la legge applicabile alla fattispecie anche quando questa è quella di uno Stato che non fa parte dell’Unione. In sostanza, la portata del regolamento attribuisce all’atto un grado di certezza superiore per l’interessato per quanto concerne il concetto di obbligazione (non contrattuale, dato che per ora conviene soffermarsi su questa categoria tendenzialmente residuale).

Tenendo presente che il reg. 864/2007/CE vale per le materie civile e commerciale, il fulcro dell’obbligazione non contrattuale è rappresentato dal danno, attuale o potenziale, derivante da fatto illecito. Esistono poi ipotesi espressamente riportare, che aiutano ad appurare più dettagliatamente fino a dove si spinga il novero delle obbligazioni non contrattuali:

  • concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza;
  • responsabilità da prodotti;
  • danno ambientale;
  • violazione di diritti di proprietà intellettuale;
  • attività sindacale;
  • arricchimento senza causa;
  • negotiorum gestio;
  • culpa in contrahendo.

Come si vede, non vi sono grosse differenze tra le fonti di obbligazione previste dal diritto italiano e quelle citate dalla norma più importante sul punto; diciamo che il regolamento, essendo un atto più recente e di più largo respiro se paragonato al codice civile italiano, è più preciso nell’indicazione di fattispecie specifiche.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul diritto internazionale privato, sulle norme applicabili nel diritto internazionale privato, il rinvio nel diritto internazionale privato, il rinvio ad ordinamenti plurilegislativi, il rinvio a legge straniera non identificabile, le obbligazioni nel diritto internazionale.

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