La Donazione nel Diritto Internazionale

Post on 14 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

La donazione è un negozio con cui qualcuno dispone dei propri beni per spirito di liberalità a favore di qualcun altro. Nell’ordinamento italiano la donazione viene qualificata come contratto, anche se esistono casi ormai consolidati di donazioni prive di natura contrattuale. La disciplina resta comunque in buona parte comune a quella delle successioni.

Ma che succede se la donazione è effettuata altrove anche se poi deve avere effetto in Italia? Esiste una definizione unitaria di donazione in diritto internazionale? Quale criterio di collegamento si applica? In DIP donazione e successioni sono trattate in maniera equiparabile?

Conviene rispondere battendo alcuni punti nevralgici.

Innanzitutto, quando si ha a che fare con una donazione internazionale bisogna ricordare che fuori dai confini italiani un atto può essere tale anche se non viene qualificato conformemente al nostro diritto. Ogni ordinamento detta disposizioni autonome, con la conseguenza che non è da escludere che nel nostro ordinamento finiscano per avere gli effetti della donazione anche atti unilaterali conformi alla legge di altri Stati.

Tuttavia, il fatto che la donazione sia di base un contratto per il nostro ordinamento, la riconduce alle norme di diritto internazionale e dell’Unione europea sulle obbligazioni: ci si riferisce alla Convenzione di Roma del 1980 e al reg. 593/08/CE, che non escludono le donazioni dal loro ambito di applicazione, ma che si riferiscono implicitamente a questo tipo di atti (come confermato dai lavori preparatori della Convenzione). Ciò suggerisce che se il regolamento Roma I risulta applicabile, prevarrà su qualsiasi altra fonte per quanto riguarda l’individuazione della legge chiamata a regolare una donazione internazionale. Quindi, in primo luogo bisogna capire se applicare il reg. 593/08/CE (o la Convenzione di Roma del 1980) oppure no.

Giova precisare che il regolamento, così come la Convenzione, non si applica a determinate materie (lo si è visto in precedenza, ad esempio ai regimi familiari e matrimoniali) e che pertanto anche la disciplina relativa alla donazione “segue” il campo di applicazione del regolamento. Detto in maniera diversa, una donazione fatta a un amico forma oggetto della disciplina del regolamento, mentre una donazione mortis causa od obnunziale ne resta fuori, con la conseguenza che si applicheranno norme interne per stabilire il collegamento (la legge applicabile alla fattispecie).

Perciò, se la donazione (internazionale) non insiste su una delle materie oggetto del regolamento, la legge applicabile sarà quella che il regolamento stesso detta per gli altri contratti.
Se, al contrario, il Roma I non può essere applicato alla fattispecie, ad esempio perché la donazione, pur dovendo sortire effetti in Italia, è compiuta in un paese terzo rispetto ai membri dell’Unione oppure perché verte su materie come successioni e diritto di famiglia, cambia tutto. In mancanza di eventuali convenzioni internazionali in materia, la cui esistenza dovrà essere verificata caso per caso, la legge applicabile dovrà essere individuata facendo ricorso alla l. 218/95.

L’articolo di riferimento in questo caso non è più il 57, ma il 56, che fornisce una disciplina specifica e più dettagliata. L’art. 56 stabilisce che la legge alla quale saranno sottoposti gli aspetti di carattere sostanziale della donazione sia quella dello Stato del quale il donante è nazionale; il donante mantiene però la facoltà di sottoporre la donazione alla legge di eventuale altro Stato di residenza, se esso non coincide con quello di nazionalità. Secondo l’art. 56, insomma, se Mr. Brown, di nazionalità neozelandese ma residente in Italia, intende fare una donazione con effetti in Italia, la legge applicabile alla donazione sarà quella neozelandese o, a scelta di Mr. Brown, quella italiana. Se Mr. Brown decide di derogare al criterio principale deve manifestare la sua scelta contestualmente alla donazione.
L’art. 56 l. 218/95 considera separatamente la forma dell’atto di donazione, ammettendone la validità anche nel caso in cui esso risulti conforme alla legge del luogo in cui è stato compiuto, oltre, ovviamente alla legge dello Stato che regola la sostanza della donazione. Tornando indietro all’esempio di Mr. Brown, in caso di donazione effettuata in Perù, se per qualsiasi motivo l’atto non dovesse essere valido ai sensi delle leggi neozelandese e/o italiana, esso potrà essere “salvato”, se possibile, dalla legge peruviana. La l. 218/95 nega che in quest’ultimo caso possa operarsi il rinvio: se, per assurdo, la legge peruviana rinvia nuovamente a quella neozelandese, tale operazione non sarà più consentita.

Ultima osservazione: è plausibile che la disciplina dell’art. 56 valga anche per donazioni realizzate tramite atti unilaterali in conformità alla legge straniera applicabile e a donazioni relative successioni e diritto di famiglia, benché la l. 218/95 dedichi altri articoli a queste materie.

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