La Promessa Unilaterale nel Diritto Internazionale ed Europeo

Post on 14 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

La promessa unilaterale determina il sorgere di un obbligo in capo al soggetto che la rende, il promittente, indipendentemente dall’accettazione di chi figura come beneficiario della dichiarazione. La promessa unilaterale emerge allora quale negozio unilaterale obbligatorio.

Questo rapporto obbligatorio di che tipo è?

Il diritto dell’Unione europea, che abbiamo evocato più volte, in questo caso è di scarso aiuto: né il reg. 593/08/CE (Roma I), né il reg. 864/07/CE (Roma II) includono espressamente la promessa unilaterale nell’ambito delle fonti di obbligazioni di natura contrattuale o extracontrattuale. Mancano, inoltre, convenzioni internazionali che siano degne di nota in materia.

Sarà quindi il nostro ordinamento a dirci di che tipo di responsabilità si tratta e quale debba essere la legge regolatrice della fattispecie. L’art. 58 l. 218/95 è collocato nel capo dedicato alla responsabilità extracontrattuale e prescrive senza indugio che la disciplina della promessa unilaterale avente profili di internazionalità deve essere affidata alla legge del luogo ove la promessa è stata manifestata. Insomma, il rapporto obbligatorio discendente da questa manifestazione della volontà non ha natura contrattuale, pur non sostanziandosi in una obbligazione da fatto illecito, e rimane regolato dall’ordinamento dello Stato in cui il promittente ha fatto la promessa.

Tutto apparentemente molto semplice, ma alcune precisazioni sono doverose.

Cosa si intende esattamente per “promesse unilaterali”? La domanda ha fondamento, perché se è vero che il nostro ordinamento di regola include all’interno di questa fattispecie tre ipotesi (promessa di pagamento, riconoscimento di debito e promessa al pubblico), non mancano opinioni tese ad ampliare l’elenco ristretto di tipologie di promesse unilaterali, inserendovi all’interno anche altri atti unilaterali, come ad esempio le promesse di garanzia (si pensi alla lettera di patronage). Ad ogni modo, l’art. 58 opererà soltanto nelle situazioni che il diritto italiano ascrive alla promessa unilaterale e non anche in eventuali ipotesi diverse che secondo il diritto di altri Stati rientrerebbero in questa “categoria”.

E cosa succede laddove la promessa sia stata manifestata in modi particolari, ad esempio pubblicamente e in più Stati oppure via internet? Le risposte non sono univoche. Si ritiene che nel primo caso, da considerare sempre in tutti i suoi elementi di fatto, la legge applicabile sia quella di ciascuno Stato nel quale il promittente ha esternato la sua volontà; nel secondo si propende per la legge del paese dove il promittente ha eseguito la pubblicazione per via informatica.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sulla disciplina dell'Unione Europea in merito alle obbligazioni non contrattuali, sul regolamento 864/2007/CEE, sulla responsabilità da fatto illecito, sulla responsabilità per danno da prodotto, sulla responsabilità per concorrenza sleale e limitazione della concorrenza, sulla responsabilità per violazione della proprietà intellettuale, sulla responsabilità per danno ambientale, sulla responsabilità per danni da attività sindacale, sulla responsabilità precontrattuale, sulla responsabilità per incidenti da circolazione stradale, sulle obbligazioni nascenti dalla legge, sulla rappresentanza volontaria, sulla promessa unilaterale, sui titoli di credito.

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