A cura dell'avvocato Nicola Ferrante e Associati
Malgrado le parti siano tendenzialmente libere di scegliere la legge regolatrice del contratto, le questioni relative alla capacità dei contraenti sfuggono da questa facoltà: è bene ricordarselo sempre.
Certo, nei contratti internazionali, specie nei rapporti commerciali, è arduo scontrarsi con un problema di capacità delle parti; ma il tema resta comunque delicato e acclarare da subito la sussistenza o meno della capacità della controparte (o anche della propria, perché no…) sulla scorta della legge (giusta) da applicare a tale questione a volte può rivelarsi un’azione decisiva.
Dobbiamo continuare a seguire le “indicazioni” del solito art. 57, che ci porta alla Convenzione di Roma del 1980, espressione che ad oggi dobbiamo leggere come “regolamento 593/08/CE” o “regolamento Roma I” (chiaramente se applicabile, ma stiamo sempre considerando la casistica più frequente, quindi teniamo come riferimento il regolamento), anche se il risultato ottenuto sarà assimilabile alla lettura dell’art. 23 della l. 218. Andiamo quindi a vedere cosa dice il regolamento.
Stando al Roma I, otteniamo un’unica informazione specifica, al di là della deroga generale alla regola della libera scelta della legge. Il regolamento si sofferma sul caso dei due contraenti persone fisiche (ad esempio, un italiano e un francese) che abbiano concluso il contratto in uno Stato (ad esempio, in Finlandia) e precisa che, se uno dei due (ad esempio, l’italiano), pur essendo risultato capace secondo la legge di quel luogo (finlandese) intenda invocare l’incapacità secondo altra legge che lo tocchi in qualche modo (ad esempio, la legge italiana), l’incapacità potrà valere solo se anche l’atra parte era a conoscenza della circostanza (incapacità secondo la legge italiana) o l’abbia colpevolmente ignorata.
Per il resto il regolamento tace. Ma allora, se il regolamento vieta alle parti di un contratto di scegliere la legge regolatrice rispetto alle questioni di capacità e se l’unico aspetto illustrato dal regolamento è quello appena esposto, quale legge regolerà le questioni di capacità delle parti di un contratto internazionale? Risposta: per ciascuna parte prevale le legge del rispettivo Stato di “appartenenza”, cioè le legge italiana per un contraente italiano, quella francese per uno francese, ecc. ecc.
Il reg. 593/08/CE non aggiunge nulla di particolare alla Convenzione di Roma del 1980, pertanto quanto appena spiegato vale anche per quei contratti più “vecchi”, ed ancora idonei a produrre effetti giuridici, ai quali deve comunque applicarsi l’”antenato” del regolamento, ovverosia la Convenzione di Roma.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto nel diritto internazionale, sull'applicazione della convenzione di roma del 1980 e sul regolamento 593/08/CE, sulla legge applicabile al contratto internazionale, dei criteri specifici in caso di omessa selezione della legge applicabile, dei criteri generici in caso di omessa selezione della legge applicabile,dei limiti alla libera scelta della legge applicabile, delle regole non statali applicabili al contratto internazionale, delle norme di applicazione necessaria, sull'ordine pubblico internazionale, sulla validità sostanziale e formale del contratto internazionale, sulla capacità delle parti.
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