A cura dell'avvocato Nicola Ferrante e Associati
Tra i limiti da considerare quando si conclude un contratto internazionale c’è anche il rispetto dell’ordine pubblico.
Sappiamo che è difficile paventare una violazione dell’ordine pubblico quando si conclude un contratto internazionale, ma è sempre cosa buona ragionare succintamente sulla questione; d’altronde, anche il reg. 593/08/CE ci dice che l’applicazione di una legge che governa il contratto in virtù del regolamento (ossia una legge che abbiamo potuto scegliere – regola – o che ci viene imposta per fattispecie particolari – eccezione) non può essere manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. Quindi, meglio aprire una breve parentesi su questo “ordine pubblico”.
In questa sede ha poco senso divagare sulle teorie dottrinarie relative all’ordine pubblico internazionale, ma è sufficiente sapere che tale limite esiste, in cosa si sostanzia (grossomodo) e quando potrà effettivamente trovare “campo libero” per frapporsi tra l’intenzione di uno o più dei contraenti e il risultato da questi auspicato.
Il concetto di ordine pubblico è di difficile identificazione, non solo perché già di per sé è generico, ma perché l’ordine pubblico di cui stiamo parlando è, a dirla tutta, quello…interazionale: ordine pubblico internazionale. In più, l’ordine pubblico internazionale va visto da tante prospettive quanti sono gli ordinamenti nazionali esistenti. Insomma, è un concetto complesso, poiché tende ad essere indeterminato ed è suscettibile di variare nel corso del tempo. Sintetizzando al massimo, l’ordine pubblico internazionale ricomprende valori e principi giuridici, sociali, economici e politici che per un ordinamento statale sono fondamentali e che contribuiscono a determinarne l’essenza: spesso e volentieri si tratta di valori e principi costituzionali, che possono essere comuni a più stati o organizzazioni (ad esempio, il rispetto di alcuni diritti umani o fondamentali).
L’ordine pubblico internazionale di primo acchito potrebbe tranquillamente mischiarsi alle norme di applicazione necessaria, ma non è così: le prime restano norme privatistiche che impediscono il rinvio alla legge scelta a priori; invece, le norme riguardanti l’ordine pubblico internazionale sono pubblicistiche e operano a posteriori, cioè quando il rinvio è già stato effettuato (privandolo di ogni effetto).
Anche per questi motivi, il pregiudizio dell’ordine pubblico internazionale dato dalla scelta di una legge statale per la regolamentazione di un contratto va necessariamente valutato in concreto, parametrando il rischio su quella precisa fattispecie che si è originata: non basta che la norma sia astrattamente incompatibile con l’ordine pubblico (internazionale, ma visto attraverso l’ordinamento di un determinato paese). In aggiunta, il problema non investe la norma in sé, ma i suoi effetti.
Infine, a testimonianza della portata del tutto eccezionale che deve avere un limite come quello dell’ordine pubblico, il regolamento Roma I sottolinea che il rinvio a una norma straniera concretamente lesiva dell’ordine pubblico internazionale non potrà avere efficacia solo se l’incompatibilità è manifesta.
Fortunatamente, il rischio di compromissione dell’ordine pubblico internazionale è basso nella materia delle obbligazioni contrattuali, risultando semmai più concreto in altri rapporti, come quelli di famiglia, ma non è un buon motivo per prenderlo alla leggera.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto nel diritto internazionale, sull'applicazione della convenzione di roma del 1980 e sul regolamento 593/08/CE, sulla legge applicabile al contratto internazionale, dei criteri specifici in caso di omessa selezione della legge applicabile, dei criteri generici in caso di omessa selezione della legge applicabile,dei limiti alla libera scelta della legge applicabile, delle regole non statali applicabili al contratto internazionale, delle norme di applicazione necessaria, sull'ordine pubblico internazionale, sulla validità sostanziale e formale del contratto internazionale, sulla capacità delle parti.
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