L'E-commerce e il Contratto Telematico nel Diritto Internazionale

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

A completamento di quanto detto fino ad ora, si reputa pertinente riferire alcuni aspetti dell’e-commerce e del contratto telematico. Il motivo è semplice: da tempo molti contratti vengono conclusi via web e siccome accordarsi in questo modo è spesso facile e veloce, ad oggi le obbligazioni contrattuali sorte tramite internet sono sempre più numerose. Si aggiunga poi che l’esigenza di intensificare i rapporti commerciali tra parti situate in paesi diversi giustifica un ricorso ancor più intenso a tale tecnica.

La forma del contratto non è l’unico elemento tipico dell’e-commerce e della contrattazione per via telematica: giusto per fare un esempio, gli acquisti on-line sono fattispecie all’ordine del giorno, poiché l’acquirente trasferisce denaro via internet alla propria controparte, solitamente utilizzando una carta di credito per avvalersi di prodotti o servizi. Anche l’esecuzione del contratto da parte di chi svolge la prestazione tipica può avvenire sul web: se pago per affittare un’auto in Germania la prestazione della mia controparte si realizza solo in un secondo momento, ma se pago per accedere a una banca dati la prestazione della controparte si esaurisce in rete.

La domanda sorge spontanea: che novità sono previste per i contratti conclusi via web tra soggetti che operano in un’ottica interstatale?

In realtà la situazione è meno complessa di quello che potrebbe apparire. Per ciò che attiene alla legge applicabile al contratto, le regole che sovrintendono i contratti conclusi su internet sono più o meno le stesse viste in precedenza quando si è parlato di aspetti generali o di singoli contratti.

Ad esempio, se alla fattispecie in esame può applicarsi il reg. 593/08/CE si procede anche nel caso in cui tale fattispecie si perfezioni su internet, con la conseguenza che i criteri da seguire saranno quelli ormai noti, a cominciare dalla libera scelta delle parti sulla legge applicabile.

Se, invece, la fattispecie è sottoposta a un sistema di regole diverso, sia dal punto di vista di DIP in senso stretto (una norma che indica i collegamenti che portino alla legge applicabile) o di DIP materiale (una norma che ci dice da sola come regolare la fattispecie, senza che vi sia bisogno di rinviare ad altre norme), sarà proprio quel sistema di regole a trovare spazio. A tale proposito, l’e-commerce e la contrattazione telematica sottintendono la probabile realizzazione di due fattispecie già analizzate: la compravendita e il contratto concluso da consumatore.

Riguardo alla compravendita via web, in generale vigono le disposizioni della Convenzione di Vienna del 1980 (sempre che non siano applicabili altre norme a titolo di eccezione alla regola). Questo comunque è il caso di ipotesi come le vendite tra operatori professionali, perché le vendite tra “consumatori” non rientrano nel nucleo della Convenzione di Vienna del 1980, la quale contempla accordi tra professionisti.

Passando ai contratti conclusi dai consumatori, c’è da attendersi che ciò accada soprattutto quando il professionista utilizzi il web per offrire i suoi prodotti o servizi; nel qual caso, al contratto concluso via internet dal consumatore si applicheranno, se possibile, le norme tipiche del contratto concluso dal consumatore di cui al reg. 593/08/UE (se sono coinvolti soggetti di Stati UE).

Alla luce di ciò, il problema principale, semmai, resta comprendere con esattezza il luogo in cui operano le parti “nascoste dietro al computer”. Sul punto, è venuta in soccorso la Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha affermato che il professionista, poniamo operante in Italia, può considerarsi come operante in Germania se risulta da tutte le circostanze del caso che, prima della conclusione del contratto, ha manifestato la volontà di stabilire rapporti commerciali con consumatori di uno o più Stati membri, tra cui, nell’esempio appena fatto, la Germania.

Che dire poi delle discipline materiali dell’Unione o internazionale? Va bene il rinvio alla legge applicabile, ma in materia di e-commerce esistono norme UE o internazionali (convenzioni) che dettino prescrizioni comuni, tipo la Convenzione di Vienna del 1980 per la vendita internazionale di beni mobili? Qualcosa in effetti c’è.

Si segnala, pertanto, la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che copre la fornitura di diversi servizi commerciali tipicamente offerti on-line (no prodotti). Al di là delle disposizioni a presidio della libera circolazione dei servizi, gli aspetti che più contano in questa sede sono altri. Ad esempio, la direttiva individua il luogo di stabilimento del prestatore con il luogo in cui un operatore esercita effettivamente e a tempo indeterminato un'attività economica mediante un’installazione stabile; inoltre, impone una serie di obblighi al prestatore, aggiungendo garanzie di informazione a favore del consumatore affinché questi possa beneficiare di offerte lecite nell’ambito di contratti pur sempre peculiari (anche perché conclusi a distanza).

La direttiva 2011/83/CE, adottata per tutelare i consumatori, prevede tutele anche nel campo del commercio on-line: su tutte, trasparenza dei prezzi, completezza delle informazioni e aumento del termine per il diritto di recesso (anche per acquisti in occasione di aste).

Vi è pure la Convenzione UNCITRAL sull’e-contracting, promossa dalla Nazioni Unite, dunque strumento di diritto internazionale, applicabile a numerose ipotesi di contrattazioni via web tra imprese (no consumatori). Giova riferire che tale Convenzione determina l’ubicazione della sede d’affari della parte contraente a prescindere dall’esistenza di un dominio Internet, dal suo suffisso o dalla collocazione geografica del server dell'ISP (Provider).

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sui contratti conclusi dai consumatori nel diritto internazionale ed europeo, sul contratto individuale di lavoro, sul trasporto internazionale di passeggeri, sul trasporto internazionale di merci, sulla vendita internazionale di beni mobili, sul contratto di società internazionale, l'e-commerce nel diritto internazionale, sulle donazioni nel diritto internazionale.

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