Il Rinvio nel Diritto Internazionale Privato

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Appurato che i rapporti di Diritto Internazionale Privato sono diretti da una serie di norme a volte alternative a volte coesistenti, conviene da subito organizzarsi, quanto meno relativamente alla gerarchia di queste norme. Le regole da rispettare sono le seguenti:

  • in primo luogo vigono i criteri di convenzioni internazionali (ad esempio, la Convenzione di Roma del 1980) o di norme dell’Unione europea (ad esempio, il reg. 593/2008/CE), logicamente solo se e quando applicabili (soprattutto è necessario che gli Stati coinvolti siano, rispettivamente, vincolati da quella convenzione o membri dell’Unione);
  • in secondo luogo vigono le norme interne di DIP (ad esempio gli articoli della l. 218/95) nel senso che se queste non coinvolgono convenzioni internazionali o norme di diritto dell’Unione, allora si attueranno i criteri da esse individuati;
  • se una convenzione internazionale, una norma di diritto dell’Unione o una norma di diritto interno (ad esempio italiana) risulta applicabile alla fattispecie concreta e consente alle parti di scegliere la legge di un dato ordinamento per la regolamentazione dell’intera fattispecie o alcuni suoi aspetti (salve ipotesi eccezionali che si sottraggono a una simile disciplina), allora le parti potranno procedere in tal senso e la legge applicabile sarà quella per la quale opteranno.

Al di là delle regole appena accennate, permane comunque la “regola classica”: esiste una norma di diritto interno (nel nostro caso, di diritto italiano) che specifica se la fattispecie debba essere regolata dal diritto interno o dal diritto di un altro ordinamento (nel nostro caso, poniamo quello inglese); ed è doveroso considerare cosa accade quando, in questo secondo caso, il rinvio a un ordinamento diverso non si esaurisce nell’immediata individuazione della norma (ad esempio, la norma inglese) che dovrebbe regolare la fattispecie.

Di seguito vale la pena spendere alcune parole su una di queste possibili problematiche.

Supponiamo che, in relazione alla fattispecie che ci interessa, la norma di diritto italiano cui bisogna riferirsi rinvii al diritto inglese e che quest’ultimo rinvii a sua volta al diritto italiano oppure al diritto di un altro Paese, in particolare se la fattispecie presenta elementi di internazionalità che coinvolgono più di due Stati. Come ci si comporta? C’è modo di uscire da questa sorta di “vicolo cieco”?

Il primo caso è più semplice. Se il diritto italiano impone di riferirsi a un diverso ordinamento giuridico e quest’ultimo rimanda nuovamente al diritto italiano, la fattispecie sarà regolata dal diritto italiano; è come se il primo rinvio si fosse rivelato un tentativo vano. D’altronde la norma di diritto italiano non vieta al diritto italiano di regolare la fattispecie: dà la precedenza al diritto di un altro ordinamento, ma se poi questo ci “riporta indietro” si può (anzi, si deve) tornare indietro senza problemi.

L’altro caso, al contrario, è più spinoso. Finché il secondo ordinamento ci riconduce a un terzo siamo a posto: alla fattispecie si applicherà il diritto del terzo ordinamento. Tuttavia, non è da escludere che la norma del terzo ordinamento rinvii a un quarto o ci riporti indietro al secondo o addirittura al primo (cioè al diritto italiano); tra l’altro, l’art. 13 della l. 218/95, che dovrebbe occuparsi di situazioni analoghe, non dice nulla sul punto, ragion per cui la soluzione al dilemma non può essere ricercata nemmeno nella norma italiana di DIP per eccellenza. Sicché, come si procede?

La risposta, emersa per lo più a livello dottrinario, è: ci si ferma al terzo ordinamento. In altre parole, se la norma di diritto italiano che abbiamo giustamente consultato ci impone di assoggettare la fattispecie al diritto inglese e questo, sempre in considerazione della nostra fattispecie, rinvia al diritto canadese, dovremo riferirci solo ed esclusivamente al diritto candese, anche in caso di ulteriore rinvio a un quarto ordinamento (ad esempio, il diritto giapponese) o a un ordinamento precedente (ad esempio, il diritto inglese o italiano).

Veniamo, infine alle eccezioni concernenti entrambi i casi di rinvio (“indietro” e “oltre”). Ricapitolando:

  • se non si applicano convenzioni internazionali o norme di diritto dell’Unione
  • se non è previsto che le parti possano scegliere liberamente e concordemente a quale ordinamento giuridico riferirsi
  • e se la norma italiana di DIP ci indirizza a un ordinamento giuridico diverso da quello italiano

si segue la norma di tale ordinamento straniero, anche se non è da escludere la stessa potrà riportarci indietro o ancora più avanti (ma solo una volta). Ad ogni modo, e a ciò bisogna prestare grande attenzione, il rinvio indietro e oltre sono esclusi in alcuni aspetti che per il genere “obbligazioni” sono cruciali, come la forma degli atti o la specie “obbligazioni non contrattuali”.

In definitiva, considerando le obbligazioni, si ricava che il rinvio indietro e il rinvio oltre restano alquanto eccezionali, poiché ammessi solo se

  • la norma di primo riferimento è una norma interna (non una convenzione o un atto dell’Unione)
  • l’obbligazione ha natura contrattuale
  • la questione non riguarda la forma del contratto

A prescindere dalla rarità delle due ipotesi ventilate, e degli effettivi problemi che possono originare, è però importante avere un’idea precisa di come anticipare le situazioni prospettate o di come comportarsi in loro presenza.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul diritto internazionale privato, sulle norme applicabili nel diritto internazionale privato, il rinvio nel diritto internazionale privato, il rinvio ad ordinamenti plurilegislativi, il rinvio a legge straniera non identificabile, le obbligazioni nel diritto internazionale.

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