Il Rinvio a Ordinamenti Plurilegislativi

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

I rapporti tra parti legate a vario titolo a diversi ordinamenti giuridici sono certamente molto frequenti in materia di obbligazioni ed è scontato che una fattispecie possa essere astrattamente disciplinata da una pletora di norme diverse, che dipendono dall’ordinamento “demandato” alla sua regolamentazione. Resta il fatto che l’incognita potrebbe riguardare non soltanto i criteri da utilizzare per disciplinare questo o quell’elemento della fattispecie, ben potendo, in alcuni casi, sussistere dubbi sul tipo di ordinamento da “consultare”, anche quando le norme di DIP (italiano) non tradiscono incertezza.

Facciamo degli esempi per dare forma a questo ulteriore problema, insito nel rinvio da un ordinamento all’altro.

La norma di diritto italiano che ci serve, in considerazione della fattispecie che ci interessa, rinvia a un ordinamento federale, diciamo quello tedesco: la fattispecie sarà regolata da una norma dell’ordinamento nazionale (Repubblica federale di Germania) o locale (da intendersi la norma di uno degli Stati federati della Repubblica federale di Germania)?

Oppure, la norma italiana rinvia a un ordinamento ove troviamo una miscellanea di discipline, dovuta solitamente all’appartenenza del popolo di quello Stato ad altrettanti gruppi sociali (tipico di vari Stati islamici): basti riflettere sui rapporti commerciali tra un’impresa italiana e controparti localizzabili in Iraq, in Siria, in Libia. Dove può essere rinvenuta, nello specifico, la “norma-guida” della fattispecie oggetto del rapporto in questione?

Il problema non è di poco conto e rischia di creare situazioni di stallo o turbative di rapporti costituiti sottovalutando tale dato di fatto. È il caso di pensarci bene sia quando siamo obbligati da una norma a sottostare alla legge di quel dato Paese, sia quando invece la scegliamo liberamente perché ne abbiamo la possibilità. Chi intrattiene rapporti commerciali in campo petrolifero con un’impresa mediorientale, ad esempio, potrebbe infatti non essere in grado di “barcamenarsi” nemmeno in prima battuta tra i molteplici ordinamenti dello Stato in cui l’impresa è situata.

Una soluzione per “limitare i danni” a dire il vero c’è.

Ai sensi delle disposizioni di riferimento della nostra legge di DIP sostanziale, “comanda” l’ordinamento al quale si rinvia: il che equivale a dire che la fattispecie non sarà disciplinata dall’ordinamento italiano. In pratica, se nel rapporto di cui sopra l’ordinamento italiano rinvia a quello iracheno, al rapporto si imporrà la legge dell’ordinamento iracheno e sulla base dei criteri dell’ordinamento iracheno; con la conseguenza che, se sull’ordinamento iracheno insistono altri ordinamenti giuridici più specifici, si dovrà individuare quello chiamato a disciplinare la fattispecie.

Solo in assenza di criteri necessari e sufficienti ai fini dell’individuazione dell’ordinamento giuridico nel complesso dell’ordinamento plurilegislativo, si potrà procedere alla selezione del sistema giuridico che presenti il collegamento più stretto con la fattispecie.

In conclusione, quando un rapporto obbligatorio viene disciplinato dal diritto di un ordinamento plurilegislativo, occorrerà verificare nel dettaglio a quale dei sottosistemi giuridici presenti si dovrà sottoporre la fattispecie, sperando che ciò basti a esaurire le tappe del rinvio.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul diritto internazionale privato, sulle norme applicabili nel diritto internazionale privato, il rinvio nel diritto internazionale privato, il rinvio ad ordinamenti plurilegislativi, il rinvio a legge straniera non identificabile, le obbligazioni nel diritto internazionale.

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