Rinvio a Legge Straniera non Identificabile

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Il rinvio può avere sorti incerte o impreviste. Si è visto che può condurre verso una norma straniera che dispone un rinvio successivo (rinvio indietro e rinvio oltre) e che l’ordinamento richiamato non necessariamente è un sistema unico (rinvio a ordinamenti plurilegislativi).

Per ora abbiamo però sempre dato per assodato che prima o poi una norma di riferimento appaia, vuoi in seguito a rinvio indietro oppure oltre, vuoi in un sottosistema giuridico di un ordinamento plurisoggettivo.

Adesso è tempo di vagliare un’altra eventualità. Immaginiamo che il criterio di collegamento indicatoci dalla legge italiana ci guidi verso l’ordinamento turco e che al suo interno…non vi sia alcuna norma identificabile ai fini della regolazione della fattispecie che ci riguarda. Come si affronta un rinvio come questo, un rinvio “nel vuoto”?

Premesso che l’accertamento della norma straniera postulata dal rinvio spetta al giudice, il rimedio prospettato si fonda sull’analogia.

Si tratta di riferirsi a ipotesi uguali o simili a quella che si è verificata in concreto per scorgere la presenza di eventuali criteri di collegamento. Se l’attività di indagine va a buon fine sarà consentito “riciclare” i criteri rinvenuti, imponendoli alla fattispecie in attesa di essere regolata. Se, viceversa, l’operazione fallisce, sarà possibile fare ricorso alla legge dell’ordinamento dal quale è partito il rinvio, che nel nostro caso è l’ordinamento italiano.

Tornando all’esempio di cui sopra, se l’ordinamento turco non offre soluzione immediata al problema, si cercheranno criteri usati per disciplinare fattispecie analoghe a quella che ci riguarda, così da ottenere una soluzione giuridica (di diritto turco) in via indiretta. Qualora poi il diritto turco non sia d’ausilio neppure sotto questo punto di vista, il diritto italiano “riprende il comando”, del quale si era spogliato mediante il rinvio all’ordinamento turco, e si applica la norma italiana più indicata.

Ergo, il rinvio “verso il nulla” non deve determinare una paralisi, ma indurre alla ricerca di una strada parallela, prima di un eventuale ritorno all’ordinamento di partenza; ma in un caso come nell’altro la fattispecie dovrà poter essere regolata.

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