A cura dell'avvocato Nicola Ferrante e Associati
Si è anticipato che in Diritto Internazionale Privato possono esservi molteplici fonti astrattamente idonee a regolare una fattispecie con profili di internazionalità. Le obbligazioni contrattuali rappresentano forse l’esempio principale: l’art. 57 l. 218/95 rinvia integralmente a ordinamenti diversi da quello italiano ma che lo ricomprendono, come il diritto internazionale, in questo caso incarnato dalla Convenzione di Roma del 1980.
Al tempo stesso si è avuto modo di dire che la Convenzione di Roma del 1980 non è più la fonte esclusiva alla quale occorre riferirsi: benché l’art. 57 l. 218/95 non lo menzioni, oggi le obbligazioni contrattuali sono disciplinate anche dal reg. 593/08/CE (detto “Roma I”), entrato in vigore il 17 dicembre 2009, che però non si applica a Regno Unito e a Danimarca. Inoltre, alcune tipologie di contratti sono oggetto di altre convenzioni internazionali.
Prima di addentrarsi negli elementi che caratterizzano le obbligazioni contrattuali in DIP bisogna sempre porsi una domanda: al contratto internazionale che mi riguarda devo applicare la Convenzione di Roma, il reg. 593/08/CE, una fonte diversa oppure non esiste una fonte di riferimento? Ricordiamoci che se ci si limita a seguire la l. 218/95, soprattutto l’art. 57, si rischia di arrestare la ricerca alla Convenzione di Roma del 1980, trascurando l’esistenza di quella che invece potrebbe essere la fonte che regola la fattispecie che interessa.
I passaggi da compiere sono almeno due, se non tre. Il primo: verifichiamo a quali Stati possono essere ricondotte la parti del contratto. Il secondo: controlliamo se quel tipo di contratto è regolato da una convenzione specifica. Il terzo (eventuale): accertiamo quando è stato concluso il contratto (se deve ancora essere concluso, non ci sono più problemi) e se in quella data la fonte che si ritiene possa valere per quel tipo di contratto era già vigente.
Fatte queste premesse, possiamo rispondere a interrogativi più specifici.
1) Quando si applicano le norme della Convenzione di Roma del 1980 al mio contratto? Quando sussistono i seguenti elementi:
2) Quando si applicano le norme del reg. 593/08/CE “Roma I”? Quando sussistono i seguenti elementi:
3) Quando si applicano le norme di una convenzione diversa?
Quando quel particolare contratto è oggetto di altre convenzioni, come ad esempio: a) vendita internazionale (Conv. Vienna 1980); b) vendita internazionale di beni mobili corporali (Conv. L’Aja 1955); c) leasing e factoring finanziario (Convenzioni di Ottawa del 1988); d) trasporto di merci su strada (Conv. Ginevra 1956); e) cambiali e vaglia cambiario (Conv. Ginevra 1930); f) assegni bancari (Conv. Ginevra 1931). In tutte queste ipotesi, se le parti sono riferibili a Stati che hanno firmato le suddette convenzioni, saranno queste ultime ad applicarsi, in deroga alla Convenzione di Roma del 1980 (o al regolamento “Roma I”).
4) Che succede se almeno una parte del contratto non “appartiene” a uno Stato che abbia firmato una delle suddette convenzioni?
In tal caso le parti si accorderanno a piacimento, fatti salvi alcuni limiti inderogabili (che si vedranno più avanti); potranno anche decidere di applicare le norme della convenzione disciplinante il contratto che intendono concludere.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto nel diritto internazionale, sull'applicazione della convenzione di roma del 1980 e sul regolamento 593/08/CE, sulla legge applicabile al contratto internazionale, dei criteri specifici in caso di omessa selezione della legge applicabile, dei criteri generici in caso di omessa selezione della legge applicabile,dei limiti alla libera scelta della legge applicabile, delle regole non statali applicabili al contratto internazionale, delle norme di applicazione necessaria, sull'ordine pubblico internazionale, sulla validità sostanziale e formale del contratto internazionale, sulla capacità delle parti.
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