La Disciplina dell'Unione Europea in Materia di Obbligazioni Extracontrattuali

Post on 14 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Il Diritto Privato Internazionale considera anche le obbligazioni non contrattuali, da intendersi come quei rapporti giuridici obbligatori che trovano la propria origine in fonti diverse dal contratto.
Anche per le obbligazioni non contrattuali, occorre riferirsi a più “piani” del diritto, poiché la normativa nazionale non è certo applicabile in maniera incondizionata (anzi…). Rispetto alle obbligazioni contrattuali, però, vi sono alcune importanti differenze da questo punto di vista, ed è il caso di indicarle da subito. La domanda a cui rispondere è: a quali norme ci si deve riferire, in via generale, quando si ha a che fare con obbligazioni extracontrattuali in DIP?

Come visto per le obbligazioni contrattuali e come accennato a suo tempo, pure la materia delle obbligazioni non contrattuali è “coperta” da disciplina comunitaria. L’atto da tenere a mente è sempre un regolamento, questa volta il reg. 864/2007/CE, noto come “Roma II” e complementare, nonostante sia antecedente, al più e più volte menzionato “Roma I”. Nella maggior parte dei casi trattati di seguito ci si baserà allora su questo regolamento.

C’è poi la normativa italiana e qui viene alla luce la principale differenza tra obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali in punto di fonti applicabili; già, perché se per le prime la norma italiana di DIP ci dice molto semplicemente di “guardare altrove”, come alla Convenzione di Roma del 1980 e, implicitamente, al Roma I, per le seconde la l. 218/95 detta precetti più puntuali. Li vedremo, spiegando anche fino a che punto troveranno applicazione; tuttavia, si precisa si n da ora che, nonostante gli articoli della l. 218/95 che interessano in questa sede (artt. 58-63) non rinviino ad altre norme di diritto internazionale o dell’Unione europea, all’Italia si applica il Roma II, cosicché sarà proprio tale regolamento comunitario ad avere la precedenza sulle norme interne, salvo eccezioni.

Ergo, prima si guarda al regolamento e solo se questo non può essere applicato si passa allo stadio successivo, che per le obbligazioni extracontrattuali saranno gli articoli della l. 218/95 che via via verranno in rilievo.

E la Convenzione di Roma del 1980? Vale solo per le obbligazioni contrattuali, perciò da questo d’ora in avanti non la si citerà più.

E il diritto internazionale in generale? Non vi sono altre convenzioni internazionali di portata analoga ad alcune di quelle viste nel campo delle obbligazioni contrattuali (come, ad esempio, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita di beni mobili)? Ce ne sono, ma per ragioni facilmente intuibili verranno rimarcate solo le convenzioni di più vasta applicazione e solo laddove risultino pertinenti.

In conclusione, ci soffermeremo sul reg. 864/2007/CE e solo in un secondo momento ed in via eventuale su convenzioni internazionali (multilaterali, anzi aventi un numero significativo di Stati parti) vincolanti per l’Italia e/o sulle norme di riferimento della nostra legge di DIP. Similmente a quanto fatto analizzando le obbligazioni contrattuali, quando è stato “scandagliato” il Roma I, procederemo ad analizzare dapprima l’ambito di applicazione e successivamente (e in via sintetica ma puntuale) gli aspetti generali del Roma II che si giudicano più significativi.

Il regolamento 864/2007/CE è stato adottato per risolvere i conflitti di legge, ma, come il suo complementare (reg. 593/2008/CE), si limita alle materie civile e commerciale e interviene esclusivamente nei rapporti tra privati.

Inoltre, il Roma II è entrato in vigore l’11 gennaio 2009: è da questa data che esso può essere applicato ad una fattispecie per regolarla compiutamente, essendo privo di efficacia retroattiva.
Il Roma II vincola gli Stati dell’Unione europea tranne la Danimarca, ricordarselo sempre: le disposizioni del regolamento valgono di fatto per 27 Stati UE su 28, anche se, come sarà spiegato, l’efficacia territoriale dell’atto può espandersi. Per ora basta fare attenzione al fatto che sia applicabile o meno la legge danese, perché in tal caso è probabile che ci tocchi “uscire” dalle disposizioni del Roma II e che la vicenda debba essere regolata altrimenti.

Il regolamento in esame, che ha carattere sostanziale invece che processuale, esercita la stessa funzione dell’arcinoto Roma I, indicandoci i criteri per individuare la legge applicabile al rapporto di natura obbligatoria venuto a crearsi per ragioni diverse dal vincolo contrattuale. Per l’esattezza, il Roma II disciplina, ove previsto, le obbligazioni non contrattuali rappresentate da fatto illecito (a sua volta scomposti in alcuni esempi “di comodo” e certamente non esaustivi di questa categoria), arricchimento senza giusta causa negotiornum gestio e culpa in contrahendo. Ognuna di queste voci sarà approfondita successivamente.

Queste obbligazioni sono sintetizzate dall’esistenza di un “danno”, che è poi l’elemento che per il regolamento segnala l’esistenza di un rapporto extracontrattuale suscettibile di originare un’obbligazione.

Non sempre è possibile applicare il Roma II, essendo specificate dal regolamento stesso alcune eccezioni, che si riportano qui per comodità:

  • obbligazioni extracontrattuali derivanti da rapporti di famiglia o simili (es. rapporti tra coniugi, obbligazioni alimentari);
  • obbligazioni extracontrattuali che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari ed altri strumenti negoziabili;
  • obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle vicende interne di società o persone giuridiche in generale;
  • obbligazioni extracontrattuali che derivano dai rapporti tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust costituito per iniziativa volontaria;
  • obbligazioni extracontrattuali che derivano da un danno nucleare;
  • obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

In tutti questi casi si deroga alla regola generale, per cui non sarà applicabile la disciplina contenuta nel regolamento, ma ci si dovrà riferire ai criteri individuati dalla l. 218/95, sempre che non vi sia una convenzione internazionale (bilaterale o multilaterale) vigente e capace di regolare la fattispecie con la quale ci si deve confrontare.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sulla disciplina dell'Unione Europea in merito alle obbligazioni non contrattuali, sul regolamento 864/2007/CEE, sulla responsabilità da fatto illecito, sulla responsabilità per danno da prodotto, sulla responsabilità per concorrenza sleale e limitazione della concorrenza, sulla responsabilità per violazione della proprietà intellettuale, sulla responsabilità per danno ambientale, sulla responsabilità per danni da attività sindacale, sulla responsabilità precontrattuale, sulla responsabilità per incidenti da circolazione stradale, sulle obbligazioni nascenti dalla legge, sulla rappresentanza volontaria, sulla promessa unilaterale, sui titoli di credito.

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Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia disciplina del diritto internazionale. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l’uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d’autore.

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