Il Contratto di Trasporto Internazionale su Strada – b) Trasporto Merci

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Passiamo al trasporto internazionale di merci, sempre su strada.

In caso di trasporto di merci, concluso cioè tra un vettore e un mittente, bisogna riferirsi in primis a una convenzione internazionale a ciò prevista: la Convenzione di Ginevra del 1956; solo se non vi è possibilità di applicarla, subentra la normativa del reg. 593/08/CE (o della Convenzione di Roma del 1980, se ci si riferisce ad una fattispecie perfezionatasi prima del 17 dicembre 2009).

Quando si ha a che fare con la Convenzione di Ginevra del 1956 bisogna ricordare che essa si applica semplicemente se il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione; non importa l’”appartenenza” delle parti del contratto a Stati firmatari della Convenzione e per di più non è da escludere che le parti possano scegliere di regolare il loro rapporto mediante questo trattato anche se né il luogo di ricevimento né il luogo di consegna della merce sono ubicati nel territorio di uno degli Stati parti della Convenzione.

Due aspetti importanti: la Convenzione di Ginevra del 1956 si applica pure qualora siano coinvolti organi governativi (dunque, non solo per privati) e anche ai trasporti intermodali, che sono quelli che prevedono, in aggiunta a percorsi su strada (che devono essere sempre presenti ai fini dell’applicabilità della Convenzione), tratte per via aerea, ferroviaria o marittima, ma a condizione che nel cambio di metodologia di trasporto la merce non scenda mai dal veicolo.

Quanto ai contenuti delle obbligazioni, si riferisce, in via necessariamente sintetica (poiché l’obiettivo dell’articolo è in primo luogo quello di rinvenire i criteri di collegamento per orientare l’interessato), che la Convenzione di Ginevra del 1956 impone la compilazione ed emissione della lettera di vettura: la lettera di vettura (CMR) non è necessariamente il documento col quale si perfeziona il contratto di trasporto internazionale su strada, ma il documento probatorio per eccellenza dell’esistenza del rapporto creatosi. La Convenzione si caratterizza, inoltre, per l’applicazione della responsabilità in capo al vettore della perdita di merci o del ritardo nella consegna dal momento del ritiro al momento della consegna, salvi casi particolari, nei quali l’onere della prova grava comunque sul vettore.

Se invece non ci sono i presupposti per applicare la Convenzione di Ginevra del 1956, si applica, ove possibile, il reg. Roma I (o la Convenzione di Roma del 1980, per le fattispecie ante 17 dicembre 2009). Naturalmente, il Roma I non confeziona una disciplina articolata per il trasporto di merci su strada ma indica solo i criteri di collegamento. Eccoli, in ordine gerarchico, ribadendo nuovamente che il criterio del collegamento manifestamente più stretto, ove applicabile, ha la precedenza:

  • primo: prevale la volontà delle parti (si può scegliere la legge);
  • secondo: in mancanza, si applica la legge del paese di residenza abituale del vettore, ma solo se tale paese coincide con almeno uno tra a) il paese di ricezione della merce, b) il paese di consegna della merce, c) il paese di residenza del mittente;
  • terzo: se non ci sono le condizioni per applicare il primo e il secondo criterio, si applica la legge del paese ove le parti hanno convenuto di consegnare la merce.

È opportuno rilevare che la Convenzione di Roma del 1980, benché di applicazione sempre più improbabile in questa materia, differisce al riguardo rispetto al reg. 593/08/CE. Nella remota ipotesi in cui tocchi farvi riferimento, si sappia che in mancanza di scelta della legge ad opera delle parti, prevarrà il criterio del collegamento più stretto, che in questo caso ci conduce alla legge del “paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente”.

Da ultimo, i contratti di trasporto internazionali di merci sono “immuni” all’applicazione delle norme relative ai contratti conclusi dai consumatori.

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