Il Contratto Individuale di Lavoro nel Diritto Internazionale

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Un secondo esempio di contratti con parte debole è il contratto individuale di lavoro, al quale sono state dedicate disposizioni precise nella Convenzione di Roma del 1980 e nel Roma I.

Sgombriamo subito il campo da alcuni equivoci, nel limite del possibile, dato che sull’argomento si potrebbero scrivere libri interi.

Il contratto di lavoro considerato dalle predette norme deve essere un contratto internazionale, ma è sufficiente che vi sia anche un solo elemento di internazionalità (una parte del corpo del contratto riconducibile ad altro ordinamento giuridico).

Il contratto individuale di lavoro è da intendersi comunemente come un accordo che sancisce un rapporto contraddistinto da:

  • presenza di una prestazione di natura personale
  • soggezione al potere direttivo della controparte
  • pagamento, in qualsiasi forma, di una retribuzione come corrispettivo.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea si è mantenuta su una posizione abbastanza generica. Perciò, il contratto individuale di lavoro non necessariamente contempla in via esclusiva ipotesi di lavoro subordinato, considerando altresì che la concezione di lavoro subordinato tende a mutare da un ordinamento statale all’altro. Diciamo che ciò che conta è soprattutto la dipendenza economica, prim’ancora che l’effettivo vincolo giuridico di subordinazione.

All’interno di questo rapporto possono essere inseriti anche esempi di lavoro para-subordinato o di altro tipo: la giurisprudenza europea ammette l’applicazione delle norme che adesso andiamo a trattare anche al rapporto di agenzia; non può dirsi lo stesso, invece, per il lavoro familiare.

La legge applicabile al contratto di lavoro individuale è evincibile dai seguenti criteri, che troviamo in forma molto simile nel reg. 593/08/CE e nella Convenzione di Roma del 1980.

1) Legge statale scelta dalle parti. A differenza dell’altro contratto a parte debole, quello concluso dal consumatore, il contratto individuale di lavoro lascia più spazio alla libera scelta delle parti. La legge può essere scelta anche dopo la conclusione del contratto; la si può scegliere sono in relazione ad alcune clausole.
Tuttavia, ci sono delle condizioni. Va bene la libera scelta di legge, ma ciò non può portare a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme della legge che si potrebbe applicare nei casi successivi. La precauzione prevista è una norma imperativa (non di applicazione necessaria).

2) In caso di omessa scelta della legge applicabile, “il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro”. Alcune puntualizzazioni.

  • Il luogo di svolgimento abituale del lavoro è da interpretarsi in senso ampio: non è necessario che si tratti del luogo esclusivo, basta che in quel luogo il lavoro sia svolto in maniera prevalente.
  • Lo svolgimento temporaneo del lavoro in altro paese non stravolge la regola sulla legge applicabile; e anche in caso di trasferimento o distacco, basta che dalle circostanze della fattispecie si possa indurre che il lavoratore tornerà nel luogo di svolgimento abituale della prestazione.
  • L’espressione “a partire dal quale” non figurava nella Convenzione di Roma del 1980: è un’aggiunta del Roma I. Questa voce richiama le procedure di conclusione del contratto, più che quelle per l’esecuzione del medesimo.

3) Se non è possibile determinare la legge applicabile nei modi appena descritti, si passa a un criterio sussidiario: la legge applicabile sarà quella del paese ove si trova la sede che ha assunto il lavoratore, quella con cui il contratto si è formalmente concluso.

4) In tutti i casi, e in deroga a quanto elencato, c’è un criterio particolare: il collegamento più stretto, già visto in precedenti contributi. Anche se fosse possibile applicare uno dei criteri di cui ai punti 1), 2) e 3), qualora il contratto presenti un collegamento più stretto con un altro paese, si applicherà la legge di quest’ultimo paese. Per verificare se il contratto di lavoro individuale presenta un collegamento più stretto con la legge di un altro paese, si tiene conto di indicatori come residenza o domicilio del lavoratore o di entrambe le parti, centro decisionale del datore di lavoro, lingua e forma del contratto, valuta usata per la retribuzione e luogo di corresponsione.

Alla luce di tutto ciò, un contratto di lavoro individuale potrà essere regolato in primo luogo dalla legge scelta dalle parti, in mancanza da quella del paese ove il lavoratore svolge in via prevalente la sua prestazione, in mancanza (ulteriore) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha assunto il lavoratore. Comunque, ricordarsi sempre che, a prescindere da tutto:

  • se si pattuisce liberamente la legge, il lavoratore avrà sempre diritto alle tutele offertegli dalla legge del paese ove egli lavorerà abitualmente (o del paese della sede che l’ha assunto);
  • se esiste un collegamento più stretto con un altro Stato, si applicherà la legge di quello Stato.

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