Contratti Conclusi dal Consumatore nel Diritto Internazionale

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

È tempo di analizzare alcune fattispecie precise. Si intende partire dai contratti in cui figura una “parte debole”, a cominciare dai contratti di consumo, nei quali la parte debole è il consumatore.

In contratti conclusi dal consumatore non sono oggetto di una convenzione ad hoc, bensì di norme ad hoc contenute nel regolamento Roma I (e nella Convenzione di Roma del 1980), che derogano ad alcune previsioni comuni per i contratti internazionali inclusi nel campo d’azione dell’atto, e di altre direttive dell’Unione (in particolare la direttiva 2011/83/CE), sulle quali per ora si intende sorvolare. Ma procediamo.

Prima di tutto, va qualificata la fattispecie e per fare ciò è necessario considerare i termini “consumatore” e “professionista”.

A tenore di regolamento, il contratto in questione è quello “concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale”. Focalizzando l’attenzione sul consumatore, si nota che la formulazione della norma citata è restrittiva: considera solo persone fisiche che acquistino per il consumo finale, cioè per ragioni diverse da qualsivoglia attività organizzata; e al di là di opinioni tendenti ad ampliare la qualificazione di consumatore, sembra che non ci sia spazio per discostarsi dalla lettera della norma. Perciò, consumatore non può essere nemmeno un’associazione, una ONG o qualsiasi altra persona giuridica, poiché indipendentemente dal carattere lucrativo o meno dell’attività esercitata, resta pur sempre una realtà che svolge attività vincolate ad un atto costitutivo.

La nozione di professionista è nuova: nella Convenzione di Roma del 1980 non c’è, quindi un contratto concluso dopo il 17 dicembre 2009 sarà “concluso dal consumatore” se la controparte è un “professionista”, cioè una persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale. Professionista, a differenza di consumatore, può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

Ad oggi, il contratto concluso dal consumatore non racchiude solo alcune fattispecie espressamente indicate, come accadeva quando era ancora in vigore la Convenzione di Roma del 1980 (contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, nonché quelli di finanziamento della fornitura di tali beni e servizi), ma ha un ambito di applicazione materiale più ampio e non predefinito.

Riassunta la figura del contratto concluso da consumatore, ci si può spostare alle norme che lo potranno regolare. Vige anche per questo tipo di contratto (internazionale) la libera scelta tra le parti? Dipende.

L’elemento dirimente nei contratti conclusi dal consumatore è la residenza abituale di costui, perché tendenzialmente sarà la legge del paese di residenza abituale del consumatore (la parte debole) a prevalere. Un avvertimento: quando si è approfondito il concetto di residenza abituale, si è visto che il Roma I fornisce indicazioni utili; ciò limitatamente a persone giuridiche e persone fisiche – professionisti, ma non persone fisiche da intendersi come consumatori. Ne risulta che la nozione di residenza abituale del consumatore si presterà a interpretazioni abbastanza flessibili.

Ma spingiamoci oltre. In tema di legge applicabile i casi sono i seguenti:

  • se il professionista svolge le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale o dirige tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo (e sempre che il contratto rientri nell’ambito di tali attività) le parti possono scegliere la legge da applicare al contratto, ma se la legge dello Stato ove risiede abitualmente il consumatore contiene norme di tutela del consumatore che non possono essere derogate convenzionalmente, tali norme non potranno essere rese inapplicabili dalla legge scelta (e ciò va letto assieme ai contenuti – favorevoli per il consumatore – della direttiva 2011/83/CE);
  • in caso di omessa scelta della legge e stanti le condizioni di cui sopra (ossia se il professionista non esercita nello Stato ove il consumatore ha la residenza abituale) allora il contratto è disciplinato automaticamente dalla legge dello Stato ove risiede abitualmente il consumatore;
  • in caso di omessa scelta della legge e in mancanza delle condizioni di cui sopra (ossia se il professionista non esercita nello Stato ove il consumatore ha la residenza abituale) allora, e solo allora, si applicheranno le “norme-base” del regolamento Roma I, assieme, però, alle norme di protezione del consumatore, in quanto imperative (anche se non di applicazione necessaria).

Ecco che allora il criterio della libera scelta di legge, tecnicamente derogatorio e sussidiario rispetto alla legge del paese di residenza abituale del contraente debole, sopravvive in forma diversa dal solito.

Lo schema tracciato soffre di alcune eccezioni, indicate all’art. 6, quarto comma, del regolamento Roma I.

Si conclude dicendo che le condizioni per l’applicazione della legge del paese di residenza del consumatore erano diverse quando ancora si applicava la Convenzione di Roma del 1980, nel senso che era richiesto che il consumatore, in quel paese, avesse compiuto gli atti necessari alla conclusione del contratto.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sui contratti conclusi dai consumatori nel diritto internazionale ed europeo, sul contratto individuale di lavoro, sul trasporto internazionale di passeggeri, sul trasporto internazionale di merci, sulla vendita internazionale di beni mobili, sul contratto di società internazionale, l'e-commerce nel diritto internazionale, sulle donazioni nel diritto internazionale.

Per informazioni sulla nostra consulenza nell'ambito del diritto internazionale e dei contratti internazionali si invita a visitare questa pagina o contattare lo studio alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite il modulo di contatto sottostante.

Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia disciplina del diritto internazionale. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l’uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d’autore.

Contatto diretto

Required *

Scrivi la tua richiesta cercando di fornire più dettagli possibili

L'invio di questo modulo, implica il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy.

 

Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy