Ambito di Applicazione della Convenzione di Roma del 1980 e del Regolamento 593/08/CE

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

La mole di “regole generali” in materia di obbligazioni contrattuali è contenuta nella Convenzione di Roma del 1980 e nel Regolamento 593/08/CE. Regole diverse sono contenute in convenzioni relative a specifici rapporti obbligatori di natura contrattuale, anche se queste sono di “diritto materiale” (non individuano la legge applicabile, ma dicono già di per sé cosa si deve fare) oppure sono selezionabili dalle parti di un contratto internazionale laddove non vi siano vincoli di sorta ad alcuna convenzione (ad esempio, perché entrambe le parti non appartengono a Stati membri dell’Unione o parti di una convenzione che regolamenta il contratto che esse intendono concludere).

Ecco perché è bene soffermarsi dapprima sulla Convenzione di Roma del 1980 e sul Regolamento Roma I. Di seguito si procederà a spiegare alcuni aspetti cruciali dei contratti sottoposti alla disciplina di questi due atti e solo in un secondo momento si sposterà l’attenzione sui contratti internazionali disciplinati in maniera più puntuale. Il tutto perché, giova ricordarlo, la nostra legge di DIP quando affronta le obbligazioni contrattuali rinvia “ciecamente” al diritto internazionale (Convenzione di Roma del 1980 e altre convenzioni internazionali – in quanto applicabili –).

Il primo aspetto da trattare è l’applicazione materiale della Convenzione di Roma del 1980 e del regolamento 593/08/CE, ma occorre puntualizzare un particolare: si è visto che il secondo praticamente sostituisce la prima per i rapporti contrattuali sorti dopo il 17 dicembre 2009, tuttavia, il reg. 593/08/CE non è efficace per Danimarca e Regno Unito, quindi è necessario ricordarsi sempre questo limite quando si contratta con controparti di questi Stati.

Quali sono i rapporti contrattuali sottesi alla Convenzione di Roma del 1980 e del reg. Roma I? Questa è la domanda alla quale cominciare a rispondere.

Convenzione e regolamento si applicano alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale. Non è precisato cosa si intenda esattamente per obbligazioni contrattuali, ma si ritiene che la disposizione in questione si riferisca a qualsiasi libera manifestazione di autonomia privata negoziale e contrattuale tale da produrre effetti giuridici reali od obbligatori; l’importante è che il contratto presenti elementi di internazionalità, poiché se la fattispecie si esaurisce all’interno del diritto italiano è scontato che non vi sarà spazio per il regolamento Roma I (o per la Convenzione di Roma del 1980).

Il regolamento 593/08/CE, delle due, è più esplicito su cosa “non lo riguarda”. L’atto elenca varie eccezioni, che sono tipologie di contratti sottratti alla sua disciplina. Le eccezioni di cui al regolamento sono le seguenti: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche; b) i rapporti di famiglia; c) i regimi patrimoniali tra coniugi; d) gli strumenti negoziabili come cambiali, assegni, vaglia cambiari; e) i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente; f) il diritto delle società, associazioni e persone giuridiche; g) l’obbligo di un mandante o di una società, di fronte ai terzi; h) i «trust»; i) le trattative precontrattuali; j) i contratti di assicurazione, esclusi quelli di cui all’articolo 2 della direttiva 2002/83/CE relativa all’assicurazione sulla vita.

Se poi si considera la Convenzione di Roma del 1980 si ritrova che l’ambito di applicazione “positivo” è sostanzialmente lo stesso, mentre l’ambito di applicazione “negativo” (eccezioni) si distingue dal regolamento per le differenze che seguono:

  • non contempla le trattative precontrattuali
  • quanto alle assicurazioni, si limita a indicare i contratti per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della Comunità economica europea (oggi Unione europea)
  • contempla la prova e la procedura.

Per semplificare le questioni avanzate, se la mia ditta italiana ha concluso un contratto di somministrazione con una ditta francese nel 2010 applicherò il regolamento Roma I per capire qual è la legge ad esso applicabile; ma se voglio fare valere vicende legate alle trattative precontrattuali, il reg. 593/08 non si applicherà più, trattandosi di eccezioni alla regola dell’applicazione materiale. Ancora, se lo stesso contratto è stato concluso, per dire, nel 1995, applicherò la Convenzione di Roma del 1980. Se poi non si tratta di un contratto di somministrazione, bensì di assicurazione, mi basterà constatare che sia la Convenzione di Roma del 1980 sia il reg. 593/08/CE annoverano quasi tutti i contratti di assicurazioni tra le eccezioni al loro ambito di applicazione; di conseguenza, sarà mia cura riferirmi alla fonte corretta.

Ricordando che più avanti vedremo meglio la disciplina delle varie eccezioni, per adesso è sufficiente avere presente per quali contratti valgono le due norme di cui si è scritto, per mettere da subito l’interessato in condizione di capire se considerare la Convenzione di Roma del 1980, il regolamento 593/08/CE o una “terza via”.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto nel diritto internazionale, sull'applicazione della convenzione di roma del 1980 e sul regolamento 593/08/CE, sulla legge applicabile al contratto internazionale, dei criteri specifici in caso di omessa selezione della legge applicabile, dei criteri generici in caso di omessa selezione della legge applicabile,dei limiti alla libera scelta della legge applicabile, delle regole non statali applicabili al contratto internazionale, delle norme di applicazione necessaria, sull'ordine pubblico internazionale, sulla validità sostanziale e formale del contratto internazionale, sulla capacità delle parti.

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